SANITA': E' LEGGE MANOVRA FINANZIARIA
IL TESTO DELLA FINANZIARIA 2002
Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Con la
conclusione dell'esame in terza lettura del Senato, la Finanziaria 2002 e' stata
approvata in via definitiva e si appresta a diventare legge. Fra le misure in
materia di Sanita', la manovra prevede un giro di vite per le regioni che non
rispetteranno gli impegni assunti con il governo l'8 agosto scorso in materia di
spesa sanitaria. E' prevista l'esclusione dalla quota di incremento della spesa
sanitaria prevista dall'accordo stesso e la conseguente applicazione di valori
piu' bassi come definiti dalla finanziaria del 2001 per quelle regioni che
dovessero non rispettare l'accordo. Saranno inoltre stanziati nel 2002 circa 50
mld di lire per ricerca e sperimentazione e circa 150 mld nel 2003 destinati al
ministero della Salute.
In arrivo un'indennita' annuale per i lavoratori affetti da talassemia major e
drepanacitosi che hanno raggiunto un'anzianita' contributiva pari o superiore a
10 anni, in concorrenza con almeno 35 anni di eta' anagrafica. L'indennita'
sara'di importo pari a quello del trattamento di pensione al minimo
nell'assicurazione generale obbligatoria. Previste, infine, multe piu' salate
per chi fuma in ambienti chiusi pubblici. Da un minimo di 50.000 ad un massimo
di 500.000 per i trasgressori e da un minimo di 400.000 lire ad un massimo di 5
milioni per gli addetti al controllo che ignorano il divieto del quale
dovrebbero assicurare il rispetto.
ALCUNE DELLE MISURE PER LA SANITA'
Art.
2.
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie,
della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti
e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico).
4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988,
n.67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese
sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare
congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.
5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.449,
il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Le
spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende
farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541,
attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento
ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della
spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta
autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in
forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla
legge".
art.16
(assunzione di personale)
10. I medici di base iscritti negli
elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci
anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti
dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti,
essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio,
rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro
iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di
medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere
iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia
medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già
iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia
medica turistica..
12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina
generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare
successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per e
scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il
conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea.
Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso
o interrompendo lo stesso, ai concorsi per
i corsi di formazione specifica in medicina generale