SANITA': E' LEGGE MANOVRA FINANZIARIA

IL TESTO DELLA FINANZIARIA 2002

Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Con la conclusione dell'esame in terza lettura del Senato, la Finanziaria 2002 e' stata approvata in via definitiva e si appresta a diventare legge. Fra le misure in materia di Sanita', la manovra prevede un giro di vite per le regioni che non rispetteranno gli impegni assunti con il governo l'8 agosto scorso in materia di spesa sanitaria. E' prevista l'esclusione dalla quota di incremento della spesa sanitaria prevista dall'accordo stesso e la conseguente applicazione di valori piu' bassi come definiti dalla finanziaria del 2001 per quelle regioni che dovessero non rispettare l'accordo. Saranno inoltre stanziati nel 2002 circa 50 mld di lire per ricerca e sperimentazione e circa 150 mld nel 2003 destinati al ministero della Salute.

In arrivo un'indennita' annuale per i lavoratori affetti da talassemia major e drepanacitosi che hanno raggiunto un'anzianita' contributiva pari o superiore a 10 anni, in concorrenza con almeno 35 anni di eta' anagrafica. L'indennita' sara'di importo pari a quello del trattamento di pensione al minimo nell'assicurazione generale obbligatoria. Previste, infine, multe piu' salate per chi fuma in ambienti chiusi pubblici. Da un minimo di 50.000 ad un massimo di 500.000 per i trasgressori e da un minimo di 400.000 lire ad un massimo di 5 milioni per gli addetti al controllo che ignorano il divieto del quale dovrebbero assicurare il rispetto.

 

ALCUNE DELLE MISURE PER LA SANITA'

 

Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie,
della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti
e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico
).

4. L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni, concernente la deducibilità delle spese sostenute da imprese produttrici di medicinali per promuovere ed organizzare congressi, convegni e viaggi ad essi collegati è abrogato.

5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n.449, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le spese di pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o al congresso in forma espressa, ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge".

6. Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sospeso per l'anno 2002.

 

art.16
(assunzione di personale)

10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.

11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica..

12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per e scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per
i corsi di formazione specifica in medicina generale