DI BELLA: MINISTERO SANITA' DIFENDE OPERATO CUF

(ASCA) - Roma, 26 mag - in merito alla sentenza Della Corte Costituzionale sul Multitrattamento Di Bella, il Ministero della Sanita' difende l'operato della Cuf nel non includere nell'elenco dei farmaci innovativi non ancora autorizzati da erogare a carico del SSN, quei medicinali per i quali non siano gia' disponibili risultati clinici di fase seconda.
Per il Ministero della Sanita', la Corte Costituzionale ha ritenuto che dalle norme che disciplinano la sperimentazione ed estendono anche ai soggetti estranei la possibilita' di impiegare farmaci del multitrattamento scaturiscano aspettative comprese nel contenuto minimo del diritto alla salute. Quindi, solo per questi farmaci e quando non esista la possibilita' di altri trattamenti gia' sperimentati, il legislatore dovra' operare per garantire l'utilizzo anche a coloro che non sono in condizione di affrontarne i costi.
Sempre secondo il Ministero della Sanita', in questo modo la Corte ha ribadito il ruolo del legislatore che e' l'unico a poter stabilire, secondo ragionevolezza, i presupposti per consentire l'accesso ai farmaci dell'MDB anche in presenza di condizioni economiche sfavorevoli.

 

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il governo si impegna "a presentare al più presto idonei provvedimenti legislativi". Lo sottolinea il ministero della sanità in merito alla sentenza della Corte costituzionale sul multitrattamento Di Bella (Mdb). "La sentenza - a giudizio del ministero - interpreta esattamente il valore generale, oltre il caso 'Di Bella', della normativa vigente. La Corte esclude infatti una disparità di trattamento a danno dei farmaci inclusi nell'Mdb. Legittimamente dunque la Commissione unica del farmaco non ha incluso e non includerà nell'elenco dei farmaci innovativi non ancora autorizzati da erogare a carico del Ssn, quei medicinali per i quali non siano già disponibili risultati clinici di fase seconda. Si conferma, insomma, la validità dei criteri di appropriatezza e efficacia che orientano le scelte degli organismi tecnico-scientifici del ministero". Per la Sanità, la Corte ha invece ritenuto che "dalle norme che disciplinano la sperimentazione ed estendono anche ai soggetti estranei la possibilità di impiegare i farmaci del multitrattamento scaturiscano aspettative comprese nel contenuto minimo del diritto alla salute". "Quindi solo per questi farmaci - ha precisato - e quando non esista la possibilità di altri trattamenti già sperimentati e validati, e per il periodo della sperimentazione in corso, il legislatore - e solo lui - dovrà provvedere per garantire che possano usufruirne anche coloro che non sono in condizione di affrontarne i costi". In pratica, secondo il ministero, la Corte ha valutato "insufficiente sia la riduzione del prezzo di vendita di tali farmaci sia la previsione di contributi comunali agli indigenti per le spese sanitarie onerose". La Corte ha quindi ribadito che "spetta al legislatore e non a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi stabilire, secondo ragionevolezza, i criteri e i presupposti per consentire l'accesso temporaneo ai farmaci dell'Mdb anche in presenza di condizioni economiche sfavorevoli". (ANSA).

 

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il decreto Di Bella va considerato illegittimo nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale delle specialità utilizzate nella cura dei tumori, per le quali è in corso la sperimentazione, a favore di "coloro che versino in condizioni di insufficienti disponibilità economiche". Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza depositata oggi in cui afferma che in ogni caso spetta "esclusivamente al legislatore" colmare questa lacuna in base a principi di "ragionevolezza", per di più "con la più grande tempestività in ragione della particolare urgenza". La Consulta (la sentenza depositata oggi è la n. 185, redatta da Francesco Guizzi) ha preso dettagliatamente in esame le disposizioni contenute nel decreto legge n. 23 di quest'anno (successivamente trasformato in legge) ed ha precisato, che, sia pure entro determinati limiti che vengono individuati, il legislatore "è costituzionalmente tenuto a provvedere, nella sua discrezionalità, agli interventi volti a garantire ,che possano usufruire del 'multitrattamento Di Bella' anche i soggetti, non ammessi alla sperimentazione, che non sono nelle condizioni di affrontare i relativi costi a causa di insufficienti disponibilità economiche, alla stregua di criteri che spetta esclusivamente al legislatore stabilire secondo ragionevolezza". La sentenza individua appunto anche i limiti entro cui un intervento in questa direzione del legislatore può essere esercitato. In primo luogo - si spiega - esiste un limite di tempo, vale a dire che la somministrazione gratuita della cura Di Bella ai malati terminali che siano in condizioni di indigenza dovrà essere resa possibile fino al momento in cui "sia possibile disporre di dati scientificamente attendibili, in base ai quali si possa uscire dalla situazione di incertezza attuale circa la non implausibile efficacia del 'multitrattamento' Di Bella, momento in cui dovrà operare la disciplina a regime". A parte i limiti di tempo, vale a dire il fatto che la somministrazione dovrà essere garantita per tutto il periodo della sperimentazione (dopo di che entreranno in vigore norme definitive) la Consulta ha individuato altri requisiti che dovranno consentire la distribuzione gratuita della cura. In primo luogo, la Corte Costituzionale ha previsto una speciale deroga attribuita solo alle specialità del metodo Di Bella e non ad altre terapie alternative, in quanto in questo caso "si verificano le condizioni che distinguono questo (metodo, ndr) da tutti gli altri possibili casi di 'speranza terapeutica' riposta in qualsivoglia terapia che si supponga efficace". Oltre a questo, la somministrazione dovrà riguardare quei pazienti affetti da patologie tumorali comprese fra quelle che rientrano nella sperimentazione, "rispetto ai quali il medico ritenga sotto la propria responsabilità, e sulla base di elementi obiettivi, che non esistano valide alternative terapeutiche tramite medicinali o trattamenti già autorizzati per tali patologie". In tutti gli altri casi - precisa la Corte - qualora esista la possibilità di "un trattamento già sperimentato e validato" non si può accampare la pretesa che lo Stato "debba essere comunque tenuto a fornire gratuitamente altre prestazioni mediche, anche solo ipoteticamente efficaci". In sostanza, la Corte ha fissato adesso i "paletti" entro i quali il legislatore dovrà in ogni caso garantire la somministrazione ai malati terminali, affetti dalle patologie in relazione alle quali è in corso la sperimentazione, della cura Di Bella. L'aspetto più significativo - a parte la durata dell'intervento riparatore, limitato comunque al periodo della sperimentazione - resta il fatto che la distribuzione gratuita delle specialità contenute nella terapia dovrà riguardare quei malati terminali per i quali, a giudizio del medico (che se ne assumerà la responsabilità) non esistano valide alternative terapeutiche. La Consulta, dichiarando illegittime su questo punto le norme contenute nel dl sulla sperimentazione, ha invece ritenuto non fondata un'altra questione di legittimità relativa ad un presunto contrasto fra il decreto ed un altro dl (n. 536/'96) in materia di medicinali innovativi. In base proprio al dl del '96 - si osserva - è perfettamente legittimo che le specialità innovative debbano essere sottoposte anche alla fase due di sperimentazione, per rientrare fra quelle a carico del Ssn. Questa regola - si sottolinea - ha una portata generale, ma non può essere fatta valere per il metodo Di Bella, che in base a queste norme non potrebbe appunto essere somministrato gratis in quanto non ha superato la fase due. Nel caso della terapia Di Bella - spiega ancora la Corte - ci si trova infatti in primo luogo di fronte a medicinali che sono stati "singolarmente validati in relazione a specifiche e diverse destinazioni terapeutiche, ma soltanto ora sottoposti a sperimentazione cumulativa in campo oncologico". Oltre a questo, il decreto ha introdotto, "con disposizione singolare e in deroga alle procedure ordinarie", una sperimentazione "semplificata e accelerata", con la conseguenza che i malati che rientrano nella fase della sperimentazione sono ammessi alla cura, a carico del Ssn, mentre tutti gli altri devono provvedere di tasca propria, in deroga ai principi di uguaglianza costituzionali e del diritto alla salute. Ed in presenza - come in questo caso - di "esigenze terapeutiche estreme, impellenti e senza risposte alternative" la sperimentazione, nei termini in cui è stata prevista dal decreto, induce "indubbiamente aspettative comprese nel contenuto minimo del diritto alla salute. Sì che non può ammettersi - conclude la Consulta - in forza del principio di uguaglianza, che il concreto godimento di tale diritto fondamentale dipenda, per i soggetti interessati, dalle diverse condizioni economiche". (ANSA).