DI
BELLA: LA CAMERA APPROVA, IL DECRETO E' LEGGE
(ASCA) - Roma, 1
apr - Le polemiche che hanno accompagnato la vicenda Di Bella,
complicandola, sono alle spalle. Il ministro Rosy Bindi,
visibilmente soddisfatta, dopo l'approvazione del decreto che
permette la sperimentazioneguarda avanti e a chi le chiede cosa
accadra' se si dimostrera' che al MDB ''almeno non fa male''
risponde:''attendiamo i risultati della sperimentazione con la
volonta' di garantire nel rispetto delle regole e con adeguata
vigilanza coloro che si vorranno sottoporre alla terapia''.
Bindi ha messo in risalto l'imprescindibilita' della
sperimentazione ed ha giudicato curioso che qualcuno possa
desiderare che una terapia resti clandestina.
(ASCA) - Roma, 1
apr - Il decreto che permette di sperimentare il metodo Di Bella
nella lotta ai tumori e'
legge. La Camera lo ha approvato in via definitiva nel testo gia'
varato dal Senato con 260 voti favorevoli e 219 contrari.
Ha votato a favore la maggioranza, mentre il Cdr si e'astenuto.
Hanno espresso voto contrario il Polo e la Lega nord. Arriva
cosi' a conclusione la prima fase di una vicenda tanto complessa
quanto drammatica, che ha messo a dura prova
il mondo scientifico, spesso diffidente del prof. Di Bella, i
malati, che si affidano al MDB nella speranza di guarire o anche
solo di convivere con il cancro, rinunciando alle terapie
tradizionali o affiancandole, considerando le terapie allopatiche
devastanti e, quindi, da evitare.
Nel mezzo si e' trovato il mondo politico e amministrativo,
centrale e regionale, che ha cercato di
reggere alla piazza, sollecitata anche dalla speculazione
politica, e ai magistrati che in alcuni casi si sono
sostituiti ai politici, anche per la novita' della materia e la
carenza di certezza giuridica.
In questa situazione, il decreto non avrebbe potuto rappresentare
che un compromesso tra la tutela delle
certezze scientifiche, che impongono criteri certi e consolidati
di sperimentazione, e la volonta' di non dire
semplicemente no ai malati e ai loro parenti, che chiedono di
provare anche la via Di Bella, una cura che non e' stata mai
sperimentata scientificamente e che non e' in letteratura.
Il decreto che
consta di sei articoli deve essere considerato ''integrato'' dai
numerosi ordini del giorno, accettati dal ministro Bindi ed
approvati dalla Camera, che guardano al dopo sperimentazione e al
ricorsodei malati alla cura Di Bella, indipendentemente dalla
sperimentazione stessa, raccomandano inoltre la
massimaobiettivita' nel giudicare i risultati.
L'articolo 1 detta la ''disciplina speciale'' della
sperimentazione, stabilendo che essa puo' essere condotta
solo su pazienti'' informati'', che abbiano dato il proprio
consenso scritto, in istituti di ricovero e cura a
caratterescientifico ad indirizzo oncologico e in strutture
ospedaliere individuate dalle regioni. Il coordinamento
e'affidato all'Istituto superiore di sanita'. L'onere della
fornitura delle medicine e dei principi attivi utilizzati dalla
MDB spetta allo Stato con un onere previsto in 20 miliardi, gli
altri oneri saranno sopportati dalle strutturee quindi dalle
regioni. I risultati della sperimentazione saranno sottoposti
alla CUF. L'articolo due si preoccupa di confermare la competenza
della CUF sui farmaci, escludendo che le sostanze utilizzate
nella sperimentazione possanoessere ''promosse'' a medicine.
L'articolo tre fa salvi gli atti del medico che ha prescritto la
MDB sino al terminedella sperimentazione, purche' il paziente sia
stato informato e consenziente, paziente che, in rispetto
dellaprivacy, sara' individuato da un riferimento numerico o
alfanumerico.
L'articolo successivo calmiera il costo della somatostatina e
delle altre sostanze impiegate dalla cura Di
Bella e fissa gli obblighi e le sanzioni per medici e farmacisti,
anche in relazione alle preparazioni magistrali.
Gli articoli 5 bis e ter, aggiunti dal Senato, trattano
rispettivamente del consenso al trattamento dei dati
personali del malato ed assegnano 5 miliardi ai Comuni per
sostenere economicamente i pazienti poco abbienti.
L'articolo sei, infine, regola l'entrata in vigore della legge.