DI BELLA: LA CAMERA APPROVA, IL DECRETO E' LEGGE

(ASCA) - Roma, 1 apr - Le polemiche che hanno accompagnato la vicenda Di Bella, complicandola, sono alle spalle. Il ministro Rosy Bindi, visibilmente soddisfatta, dopo l'approvazione del decreto che permette la sperimentazioneguarda avanti e a chi le chiede cosa accadra' se si dimostrera' che al MDB ''almeno non fa male'' risponde:''attendiamo i risultati della sperimentazione con la volonta' di garantire nel rispetto delle regole e con adeguata vigilanza coloro che si vorranno sottoporre alla terapia''.
Bindi ha messo in risalto l'imprescindibilita' della sperimentazione ed ha giudicato curioso che qualcuno possa desiderare che una terapia resti clandestina.

(ASCA) - Roma, 1 apr - Il decreto che permette di sperimentare il metodo Di Bella nella lotta ai tumori e'
legge. La Camera lo ha approvato in via definitiva nel testo gia' varato dal Senato con 260 voti favorevoli e 219 contrari.
Ha votato a favore la maggioranza, mentre il Cdr si e'astenuto. Hanno espresso voto contrario il Polo e la Lega nord. Arriva cosi' a conclusione la prima fase di una vicenda tanto complessa quanto drammatica, che ha messo a dura prova
il mondo scientifico, spesso diffidente del prof. Di Bella, i malati, che si affidano al MDB nella speranza di guarire o anche solo di convivere con il cancro, rinunciando alle terapie tradizionali o affiancandole, considerando le terapie allopatiche devastanti e, quindi, da evitare.
Nel mezzo si e' trovato il mondo politico e amministrativo, centrale e regionale, che ha cercato di
reggere alla piazza, sollecitata anche dalla speculazione politica, e ai magistrati che in alcuni casi si sono
sostituiti ai politici, anche per la novita' della materia e la carenza di certezza giuridica.
In questa situazione, il decreto non avrebbe potuto rappresentare che un compromesso tra la tutela delle
certezze scientifiche, che impongono criteri certi e consolidati di sperimentazione, e la volonta' di non dire
semplicemente no ai malati e ai loro parenti, che chiedono di provare anche la via Di Bella, una cura che non e' stata mai sperimentata scientificamente e che non e' in letteratura.

Il decreto che consta di sei articoli deve essere considerato ''integrato'' dai numerosi ordini del giorno, accettati dal ministro Bindi ed approvati dalla Camera, che guardano al dopo sperimentazione e al ricorsodei malati alla cura Di Bella, indipendentemente dalla sperimentazione stessa, raccomandano inoltre la massimaobiettivita' nel giudicare i risultati.
L'articolo 1 detta la ''disciplina speciale'' della sperimentazione, stabilendo che essa puo' essere condotta
solo su pazienti'' informati'', che abbiano dato il proprio consenso scritto, in istituti di ricovero e cura a caratterescientifico ad indirizzo oncologico e in strutture ospedaliere individuate dalle regioni. Il coordinamento e'affidato all'Istituto superiore di sanita'. L'onere della fornitura delle medicine e dei principi attivi utilizzati dalla MDB spetta allo Stato con un onere previsto in 20 miliardi, gli altri oneri saranno sopportati dalle strutturee quindi dalle regioni. I risultati della sperimentazione saranno sottoposti alla CUF. L'articolo due si preoccupa di confermare la competenza della CUF sui farmaci, escludendo che le sostanze utilizzate nella sperimentazione possanoessere ''promosse'' a medicine. L'articolo tre fa salvi gli atti del medico che ha prescritto la MDB sino al terminedella sperimentazione, purche' il paziente sia stato informato e consenziente, paziente che, in rispetto dellaprivacy, sara' individuato da un riferimento numerico o alfanumerico.
L'articolo successivo calmiera il costo della somatostatina e delle altre sostanze impiegate dalla cura Di
Bella e fissa gli obblighi e le sanzioni per medici e farmacisti, anche in relazione alle preparazioni magistrali.
Gli articoli 5 bis e ter, aggiunti dal Senato, trattano rispettivamente del consenso al trattamento dei dati
personali del malato ed assegnano 5 miliardi ai Comuni per sostenere economicamente i pazienti poco abbienti.
L'articolo sei, infine, regola l'entrata in vigore della legge.