FARMACI ANTIDOLORE: CAMERA APPROVA, PASSA AL SENATO
(ANSA) - ROMA, 24 DIC - La commissione affari sociali della Camera , in sede legislativa, ha approvato il testo di legge che agevola l'uso dei farmaci antidolore contenenti oppiacei. Il provvedimento che passa ora all'esame del Senato, prevede una facilitazione per le terapie domiciliari permettendo agli infermieri, ai medici ma anche ai familiari dei pazienti di ritirare in farmacia dosi di farmaci per almeno un mese di terapia e somministrarla a domicilio. Ecco in breve cosa prevede ilprovvedimento : Il ricorso a medicinali oppiacei per alleviare le sofferenze di persone affette da malattie gravi e' reso oggi difficile nel nostro Paese da una normativa volta a reprimere qualsiasi abuso nell'impiego di sostanze stupefacenti, giustamente rigorosa ma forse non sufficientemente flessibile in rapporto ad esigenze terapeutiche sempre piu' avvertite dagli operatori e dai cittadini. I FARMACI che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate, in caso di terapia del dolore, sono la Buprenorfina, la Codeina, la Diidrocodeina, il Fentanyl, l' Idrocodone, l'Idromorfone, il Metadone, la Morfina, l' Ossicodone, l'Ossimorfone; LE NOVITA' E I PAZIENTI INTERESSATI: tutti i pazienti affetti da dolore severo (definizione dell'OMS) in corso di patologia neoplastica o degenerativa (anche un'ustione o un'ulcera o una frattura sono malattie degenerative dei tessuti), ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei; le persone tossicodipendenti affette da dolore severo non da astinenza possono essere trattati ai sensi di questa legge. CHI PRESCRIVE: il medico di famiglia, di continuita' assistenziale, il medico ospedaliero, il medico veterinario. LE RICETTE: possono essere scritte a ricalco, non piu' a mano, in duplice copia per i farmaci non forniti dal SSN e in triplice per quelli a carico del SSN. La prescrizione puo' comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta (oggi 10 giorni). La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del telefono del medico o del veterinario. MEDICI NON PIU' A RISCHIO DI REATO DI SPACCIO: Le sostanze possono essere somministrate a domicilio dai medici chirurghi, veterinari che si approvviggionano dei famaci con autoricettazione, possono trasportarli e detenerne le quantita' necessarie per uso professionale urgente. Debbono conservare per due anni copia dell'autoricettazione e tenere un registro delle prestazioni urgenti effettuate. TERAPIA DOMICILIARE PIU' FACILE: con una dichiarazione sottoscritta dal medico di famiglia, di continuita' assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente un operatore sanitario, oltre che il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati dalle Asl possono consegnare le sostanze a domicilio del paziente, accompagnate dalla prescrizione che ne indica la posologia. Possono farlo anche gli infermieri professionali che fanno assistenza domiciliare nei distretti e i familiari dei pazienti identificati dal medico o dal farmacista (anche senza vedere documenti e annotarne gli estremi) possono ritirare e consegnare a domicilio le sostanze. I farmacisti e i medici che commettessero errori materiali nelle prescrizioni non sono piu' condannabili all'arresto fino a due anni o con l'ammenda da centomila a quattro milioni di lire, se non c'e' altro reato, sono soggetti a una sanzione amministrativa da lire 200mila a 1 milione. (ANSA). MRB