Un anno di rinvio per le nuove
regole sulla libera professione dei medici Asl
Il regime transitorio scadrà solo il 31 luglio 1999 (D.Min
Sanità Gu 11.8.98)
(17 agosto 1998)
E' stato prorogato il termine per regolamentare l'esercizio della
libera professione dei medici nelle strutture pubbliche. Come si
ricorderà, nel processo di riordino del servizio sanitario
nazionale anche il problema dell'esercizio di attività
libero-professionale dei medici dipendenti dalle Aziende
sanitarie locali era stato affrontato a suo tempo con legge
662/96 (la finanziaria del 1997) e i successivi decreti
ministeriali. I medici sono stati obbligati a scegliere la
propria opzione rispetto a una duplice possibilità: esercitare
la libera professione (visite a pagamento) dentro gli ospedali o
dentro le strutture delle Asl oppure utilizzare ambulatori
privati, determinando tariffe e modalità di pagamento. In via
transitoria veniva offerta la possibilità - tramite nullaosta
dell'Asl - di esercitare la libera professione in liberi
ambulatori privati, con modalità di prenotazione e pagamento
scelte dall'azienda pubblica. E' infatti noto che molte Asl non
dispongono di sufficienti spazi attrezzati per far fronte alle
richieste di esercizio libero professionale intramurario da parte
dei medici (che in netta maggioranza hanno scelto l'opzione
intramuraria). Il regime transitorio, la cui scadenza era
prevista per il 30 giugno 1998 viene ora prorogato al 31 luglio
1999 con il decreto 3 agosto 1998. Alla scadenza della proroga,
salvo ulteriori slittamenti, non sarà più possibile che il
medico eserciti l'attività libero-professionale con l'attuale
sistema misto.
Ecco il testo:
Decreto ministeriale 3 agosto 1998 con proroga del termine di cui
al comma 2 dell'art.3 del decreto del Ministro della Sanità 31
luglio 1997, contenente linee guida dell'organizzazione
dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
Il ministro della Sanità
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, concernente
disposizioni urgenti in materia di attività liberoprofessionale
della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;Visto,
in particolare, I'art. 4 che prevede che il Ministro della sanità,
sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, emana le linee guida
dell'organizzazione dell'attività libero-professionale;Visto il
decreto del Ministro della sanità 11 giugno 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1997, con il quale
sono stati fissati i termini per l'attivazione e l'organizzazione
dell'attività liberoprofessionale intramuraria;
Visto il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997, con
il quale sono state stabilite le linee guida dell'organizzazione
dell'attività libero-professionale intramuraria; Considerato che
le richiamate linee guida, all'art. 2, commi 2 e 3, ed all'art.
3, comma 2, prevedono, al fine di limitare le difficoltà del
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, la possibilità di
utilizzazione, limitata nel tempo, di strutture private
extramurarie, ivi compresi gli studi e ambulatori privati, per
l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
Considerato che il disegno di legge di delega al Governo per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, approvato
dalla Camera dei deputati il 26 maggio 1998 ed attualmente
all'esame al Senato della Repubblica, prevede all'art. 2, lettera
p), che siano definite le modalità per pervenire per aree,
funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di
lavoro e che la predetta delega dovrà essere esercitata entro
sei mesi dalla entrata in vigore della legge;
Ritenuto di disporre la proroga di un anno dei termini, stabiliti
nelle predette linee-guida, per la utilizzazione straordinaria di
studi e ambulatori e strutture private al fine di non
pregiudicare le soluzioni che, su questi specifici aspetti,
saranno adottate per pervenire, in attuazione della delega,
all'esclusività del rapporto in modo graduale ed attraverso
nuove modalità;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome:
decreta
Articolo 1:Il termine del 30 giugno 1998 di cui al comma 2
dell'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 31 luglio
1997, contenente linee guida dell'organizzazione dell'attività
libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del
Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, è prorogato
al 31 luglio 1999. Fino alla predetta data possono essere
prorogati i contratti e gli accordi cui ai commi 2 e 3 dell'art.
2 dello stesso decreto ministeriale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.