Un anno di rinvio per le nuove regole sulla libera professione dei medici Asl
Il regime transitorio scadrà solo il 31 luglio 1999
(D.Min Sanità Gu 11.8.98)

(17 agosto 1998)

E' stato prorogato il termine per regolamentare l'esercizio della libera professione dei medici nelle strutture pubbliche. Come si ricorderà, nel processo di riordino del servizio sanitario nazionale anche il problema dell'esercizio di attività libero-professionale dei medici dipendenti dalle Aziende sanitarie locali era stato affrontato a suo tempo con legge 662/96 (la finanziaria del 1997) e i successivi decreti ministeriali. I medici sono stati obbligati a scegliere la propria opzione rispetto a una duplice possibilità: esercitare la libera professione (visite a pagamento) dentro gli ospedali o dentro le strutture delle Asl oppure utilizzare ambulatori privati, determinando tariffe e modalità di pagamento. In via transitoria veniva offerta la possibilità - tramite nullaosta dell'Asl - di esercitare la libera professione in liberi ambulatori privati, con modalità di prenotazione e pagamento scelte dall'azienda pubblica. E' infatti noto che molte Asl non dispongono di sufficienti spazi attrezzati per far fronte alle richieste di esercizio libero professionale intramurario da parte dei medici (che in netta maggioranza hanno scelto l'opzione intramuraria). Il regime transitorio, la cui scadenza era prevista per il 30 giugno 1998 viene ora prorogato al 31 luglio 1999 con il decreto 3 agosto 1998. Alla scadenza della proroga, salvo ulteriori slittamenti, non sarà più possibile che il medico eserciti l'attività libero-professionale con l'attuale sistema misto.

Ecco il testo:

Decreto ministeriale 3 agosto 1998 con proroga del termine di cui al comma 2 dell'art.3 del decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997, contenente linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
Il ministro della Sanità

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Visto il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, concernente disposizioni urgenti in materia di attività liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;Visto, in particolare, I'art. 4 che prevede che il Ministro della sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale;Visto il decreto del Ministro della sanità 11 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1997, con il quale sono stati fissati i termini per l'attivazione e l'organizzazione dell'attività liberoprofessionale intramuraria;
Visto il decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1997, con il quale sono state stabilite le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria; Considerato che le richiamate linee guida, all'art. 2, commi 2 e 3, ed all'art. 3, comma 2, prevedono, al fine di limitare le difficoltà del passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, la possibilità di utilizzazione, limitata nel tempo, di strutture private extramurarie, ivi compresi gli studi e ambulatori privati, per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
Considerato che il disegno di legge di delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati il 26 maggio 1998 ed attualmente all'esame al Senato della Repubblica, prevede all'art. 2, lettera p), che siano definite le modalità per pervenire per aree, funzioni ed obiettivi, a regime, all'esclusività del rapporto di lavoro e che la predetta delega dovrà essere esercitata entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge;
Ritenuto di disporre la proroga di un anno dei termini, stabiliti nelle predette linee-guida, per la utilizzazione straordinaria di studi e ambulatori e strutture private al fine di non pregiudicare le soluzioni che, su questi specifici aspetti, saranno adottate per pervenire, in attuazione della delega, all'esclusività del rapporto in modo graduale ed attraverso nuove modalità;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome:

decreta

Articolo 1:Il termine del 30 giugno 1998 di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, contenente linee guida dell'organizzazione dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 5 agosto 1997, è prorogato al 31 luglio 1999. Fino alla predetta data possono essere prorogati i contratti e gli accordi cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2 dello stesso decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.