La Camera modifica il decreto. Il provvedimento passa ora al Senato
Cura Di Bella, probabile cancellazione del rincaro sui ticket
Sui ticket per la cura Di Bella. La Camera ha approvato il 14 luglio il nuovo testo del decreto (che ora passa la Senato per l'approvazione definitiva), cancellando gli aumenti di 200 e 500 lire sui ticket previsti dal testo varato dal Governo (e successivamente soppresso dalla Commissione), e inserendo due ulteriori novità: la prima riguarda la possibilità per il medico curante di indirizzare il paziente a un altro centro fuori dalla regione di appartenenza se il responsabile del centro regionale di riferimento non ritiene di applicare al paziente la sperimentazione; la seconda novità riguarda la copertura finanziaria di 36 miliardi, ripartita tra ministero del Tesoro, ministero della Pubblica istruzione e ministero della Sanità. Per il resto sono confermate le novità introdotte nel provvedimento dopo la sentenza della Corte costituzionale, che aveva dichiarato illegittimo la prima stesura del decreto "nella parte in cui non prevede l'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale dei medicinali impiegati nella cura delle patologie tumorali per le quali è disposta la sperimentazione" Di Bella. La cura diventa dunque gratuita per tutti i malati, senza distinzione di reddito, tramite i contributi del Sistema sanitario nazionale, per il periodo previsto dalla sperimentazione (quindi fino a ottobre). (15 luglio 1998)
SENATO; MARTEDI' IN AULA 'DECRETO DI BELLA'
(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Il decreto sull'estensione dell'erogazione gratuita dei farmaci del metodo Di Bella (n. 18698), già approvato dalla Camera, passera' all'esame dell'Aula del Senato martedì' prossimo, dopo il via libera ricevuto oggi da parte della Commissione Sanità. Lo ha reso noto il presidente della Commissione, Francesco Carella. La Commissione, nella seduta di oggi, ha inoltre espresso parere positivo sul decreto su medicina fisica e riabilitazione ('individuazione delle patologie assoggettate a precise modalità prescrittive delle prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitative'). Tra le modifiche apportate al decreto, l'innalzamento del numero di cicli base di terapia previsti: da due cicli di terapia per ricetta a sei cicli.
Schema di decreto legge
Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale numero 185 del 26 maggio 1998
Articolo 1
1. Fino al termine, reso pubblico dal Ministro della Sanità, con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 17 febbraio 1998, numero 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, numero 94, hanno accesso agli studi osservazionali i cui protocolli sono stati approvati dalla commissione oncologica nazionale ai sensi della predisposizione predetta tutti i pazienti oncologici per i quali ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) la patologia da trattare è compresa tra quelle specificate nell'allegato 1;
b) il medico attesta, in base a dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentati, e richiede, con il consenso informato del paziente, l'accesso al multitrattamento Di Bella (MDB);
c) la richiesta di cui alla lettera b, prevede la somministrazione di somatostatina o, in alternativa, di octreotide, con l'eventuale aggiunta di uno o più medicinali indicati nell'allegato 2.
2. L'accesso di cui al comma 1 è effettuato in uno dei centri della Regione o della Provincia autonoma di residenza del paziente indicati nell'allegato 3, o in altro centro pubblico individuato da detti enti e immediatamente comunicato al ministero della Sanità e all'istituto superiore di sanità. Il centro si attiene ai criteri di inclusione e di esclusione previsti dai protocolli degli studi osservazionali, con possibilità di deroga limitata a quelli relativi ai limiti di età e all'assenza di trattamenti precedenti con MDB o con antineoplastici. Il medico curante, cui possono essere domandati chiarimenti sulla richiesta, partecipa al monitoraggio della terapia. Qualora, pur sussistendo i dati documentabili di cui alla lettera b del comma 1 il responsabile del centro dichiari, con atto scritto e motivato, di non ritenere opportuno il MDB, quest'ultimo viene somministrato dal centro medesimo sotto l'esclusiva responsabilità del medico proponente. Nei casi indicati dal precedente periodo il medico curante può, in alternativa, indirizzare il paziente ad un altro centro fuori dalla regione di appartenenza.
3. Le competenze dell'Istituto superiore di sanità o dello stabilimento chimico-farmaceutico-militare di Firenze previste dall'articolo 1 comma 3 del decreto legge 17 febbraio 1998, numero 23, convertito con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998 numero 94, si estendono anche ai trattamenti effettuati e ai medicinali utilizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'Istituto superiore di sanità acquista dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio i medicinali industriali necessari per i trattamenti previsti dal presente articolo ai prezzi concordati dal ministro della sanità con le aziende farmaceutiche.
4. Nessun paziente può essere sottoposto all'MDB con oneri a carico del servizio sanitario nazionale al di fuori delle ipotesi disciplinate dal decreto legge 17 febbraio 1998, numero 23, convertito con modificati dalla legge 8 aprile 1998 numero 94 e di quelle previste dal presente decreto.
5. Gli oneri relativi alla fornitura e alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Istituto superiore di sanità per i trattamenti previsti dall'articolo 1, sono valutati in lire 36 miliardi per l'anno 1998 e sono iscritti nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero della Sanità per lo stesso anno. Gli ulteriori oneri necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle altre strutture del servizio sanitario nazionale che conducono gli studi osservazionali, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti erogati dal ministeri della sanità ai sensi dell'articolo 12 comma 2, lettera a) numero 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 502 e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del fondo sanitario nazionale.
6. (soppresso)
7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 5 pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si provvede quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 18 miliardi l'accantonamento relativo al ministero della pubblica istruzione, e per lire 8 miliardi l'accantonamento relativo al ministero della sanità, e quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 7121, fondo sanitario nazionale, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno