Quasi pronto il decreto sulle prestazioni gratuite previsto dal "sanitometro"


ROMA — Come previsto dal sanitometro (il d.l.egislativo 124/98 varato in applicazione della legge 449/97 collegata alla Finanziaria per il ’98), è in fase avanzata lo schema del Ministero della Sanità che individua le " Patologie croniche o invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria". Lo schema di decreto — dopo l’approvazione del Consiglio superiore di sanità passerà al vaglio tecnico anche delle Regioni.

Le aziende sanitarie dovranno rivedere sulla base dei nuovi criteri 4,5 milioni di esenzioni oggi in vigore, .

modificate le esenzioni per patologia dai ticket sanitari. Con tredici nuovi "inserimenti" e con l’allargamento, ma anche con scrematira, dei servizi oggi gratuiti le nuove esenzioni saranno indicate su ricette, tesserini o sulla futura carta sanitaria magnetica con un codice alfanumerico di otto cifre.

L’intervento ha eliminato alcune prestazioni sostituite nella pratica clinica da altre più efficaci. Secondo 3 parametri

 

Il decreto elenca anche alcune condizioni di malattia (sono otto), e le prestazioni sanitarie ad esse correlate, per le quali spetta l’esenzione anche dal ticket sulla ricetta.

Sarà invece dovuto il ticket per le prestazioni ai fini diagnostici della malattia cronica o invalidante che può dare diritto all’esenzione.

In sette articoli lo schema di decreto fissa le regole per l’applicazione delle nuove esenzioni. Ad ogni patologia sarà attribuito uno speciale codice alfanumerico ( tutela dei dati personali) che andrà riportata nelle prescrizioni delle prestazioni erogabili in regime di esenzione. Ciascuna ricetta non potrà riportare insieme la prescrizione di prestazioni esenti dalla spesa con altre non esenti.

Il riconoscimento del diritto all’esenzione sarà a carico dell’azienda sanitaria di residenza degli assistiti. Quest'ultima dovrà rilasciare a chi ne ha diritto, un attestato di esenzione nel quale (sempre utilizzando il codice) verrà riportata la condizione o la malattia per la quale è riconosciuto il diritto all’esenzione dalla spesa.

La verifica degli attestati di esenzione attualmente in vigore, dovrà essere conclusa entro 120 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, con l’obbligo di comunicare ai titolari la conferma dell’esenzione, la cessazione o l’esigenza di nuovi accertamenti

Le Asl dovranno comunicare a medici di medicina generale e a pediatri di libera scelta i contenuti del regolamento e le relative modalità applicative