Schema di
decreto legislativo ex art. 59, comma 50, legge 4-9-97,
ARTICOLO1
Finalità e criteri generali
1.Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della
salute e laccesso ai servizi alla totalità dei propri
assistiti, senza distinzioni individuali o sociali.
Nellambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci,
appropriati ed uniformi posti a carico del Servizio sanitario
nazionale sono individuate le prestazioni la cui fruizione è
subordinata al pagamento diretto da parte dellassistito di
una quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la
consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La
partecipazione è strutturata in modo da evitare luso
inappropriato dei diversi regimi di erogazione dei servizi e
delle prestazioni.
2.Il presente decreto fissa i criteri, gli ambiti e le modalità
di applicazione del sistema di partecipazione al costo delle
prestazioni, nonché i criteri di esenzione dalla stessa per i
singoli assistiti in relazione alla situazione economica del
nucleo familiare e a condizioni di malattia.
3.Nel rispetto del principio della sostenibilità economica della
spesa associata al consumo di prestazioni sanitarie soggette a
partecipazione, è riconosciuta agli assistiti lesenzione
dalla partecipazione in relazione a:
a)la situazione economica del nucleo familiare, ai sensi
dellarticolo 4;
b)la presenza di specifiche condizioni di malattia, limitatamente
alle prestazioni connesse, ai sensi dellarticolo 5.
4.Al fine di favorire la partecipazione a programmi di
prevenzione di provata efficacia, di garantire laccesso
allassistenza sanitaria di base, nonché di assicurare il
ricorso allassistenza ospedaliera ogniqualvolta il
trattamento in regime di ricovero ordinario risulti appropriato
rispetto alle specifiche condizioni di salute, sono escluse dal
sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri
a carico dellassistito al momento della fruizione:
a)le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le
altre prestazioni di assistenza specialistica inclusa in
programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione
collettiva realizzati in attuazione del Piano sanitario
nazionale, dei Piani sanitari regionali o comunque promossi o
autorizzati con atti formali della Regione o della Provincia
autonoma;
b)le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le
altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla
tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte
a livello locale in caso di situazioni epidemiche;
c)le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera
scelta;
d)i trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in
regime ordinario, ivi inclusi i ricoveri di riabilitazione e di
lungodegenza post-acuzie, e le prestazioni strettamente e
direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente
erogate dalla medesima struttura, ai sensi dellarticolo 1,
comma 18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5.Restano escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni
erogate a fronte di condizioni di interesse sociale, finalizzata
a:
a)la tutela della maternità, limitatamente alle prestazioni
definite dal decreto ministeriale 6 marzo 1995 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995;
b)la prevenzione della diffusione dellinfezione da Hiv
limitatamente allaccertamento dello stato di infezione in
favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con
comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di
infezione;
c)la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti,
limitatamente alle prestazioni connesse allattività di
donazione;
d)la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio
1992, n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;
e)i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui
allarticolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nellambito della prevenzione delle malattie infettive
nellinfanzia.
ARTICOLO 2
Prestazioni soggette al sistema di partecipazione al costo
1.Nellambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati e uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale alla totalità dei propri assistiti, sono soggette alla partecipazione al costo le seguenti prestazioni:
a)prestazioni di assistenza farmaceutica;
b)prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
c)prestazioni erogate in regime di ricovero diurno finalizzato ad
accertamenti diagnostici, con lesclusione dei ricoveri
diurni individuati nellallegato 1;
d)prestazioni di assistenza termale;
e)prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera
erogata in regime domiciliare, ambulatoriale, semi-residenziale e
residenziale.
2.È confermato lattuale regime di erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica. Con il decreto del ministro
della Sanità di cui allarticolo 8, comma 5, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ridefinite le modalità di
erogazione e di distribuzione dei prodotti al fine di contenere
la corrispondente spesa a carico del Servizio sanitario
nazionale.
3.È confermato lattuale regime di erogazione dei prodotti
dietetici ai sensi del decreto ministeriale 1º luglio 1982. Il
ministro della Sanità provvede allaggiornamento del
suddetto decreto prevedendo la gratuità dei prodotti relativi
allallattamento dei bambini nati da madri Hiv positive e
ridefinendo le modalità di erogazione e di distribuzione dei
prodotti dietetici al fine di contenere la corrispondente spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale.
4.Le Regioni e le Provincie autonome, nel rispetto dei criteri
generali di cui allarticolo 1 e in funzione della
disponibilità di adeguati sistemi di controllo, possono ampliare
la gamma delle prestazioni soggette alla partecipazione al costo,
includendovi le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso
ospedaliero, non seguite da ricovero, effettuabili in regime
ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e che non presentano
carattere di emergenza o urgenza; le prestazioni sanitarie di
assistenza domiciliare integrata e le prestazioni di
ospedalizzazione domiciliare. Lampliamento della gamma
delle prestazioni soggette a partecipazione e volto a favorire la
redistribuzione degli oneri da partecipazione fra gli assistiti
non esenti e a promuovere il ricorso appropriato ai diversi
regimi di erogazione delle prestazioni.
ARTICOLO3
Modalità di partecipazione al costo delle prestazioni
1. Le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni da parte degli assistiti non esenti per le prestazioni di cui allarticolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dallintroduzione del sistema di partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dellarticolo 4, e comunque a partire dal 1º giugno 1999.
2.Per i farmaci collocati nella classe di cui allarticolo
8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
dovuta una partecipazione al costo pari a 3.000 lire per ricetta,
per prescrizione di una confezione, e pari a 6.000 lire per
ricetta, per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci
collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10,
lettera b), è dovuta una partecipazione al costo pari al 50% del
prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe
di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera c), sono a totale
carico dellassistito. È abrogato larticolo 1, comma
42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3.Per le singole prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in
regime ambulatoriale è dovuta una partecipazione al costo pari
al 75% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di
appartenenza del soggetto erogatore, fino a un importo massimo di
spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo restando quanto
previsto dallarticolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio
1990, n. 8 e successive modificazioni. Per gli assistiti che
hanno diritto allesenzione parziale ai sensi
dellarticolo 4, comma 5, limporto massimo di spesa
per singola ricetta è pari a 60.000 lire. Le Regioni e le
Province autonome ridefiniscono il valore del limite massimo di
spesa per le ricette contenenti accorpamenti per profilo di
trattamento di due o più prestazioni eventualmente definiti a
livello regionale e provinciale ai sensi dellarticolo 1,
comma 2, del decreto ministeriale 22 luglio 1996