Schema di decreto legislativo ex art. 59, comma 50, legge 4-9-97,

ARTICOLO1

Finalità e criteri generali


1.Il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l’accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali. Nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto da parte dell’assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La partecipazione è strutturata in modo da evitare l’uso inappropriato dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni.


2.Il presente decreto fissa i criteri, gli ambiti e le modalità di applicazione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni, nonché i criteri di esenzione dalla stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione economica del nucleo familiare e a condizioni di malattia.


3.Nel rispetto del principio della sostenibilità economica della spesa associata al consumo di prestazioni sanitarie soggette a partecipazione, è riconosciuta agli assistiti l’esenzione dalla partecipazione in relazione a:
a)la situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 4;
b)la presenza di specifiche condizioni di malattia, limitatamente alle prestazioni connesse, ai sensi dell’articolo 5.
4.Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, di garantire l’accesso all’assistenza sanitaria di base, nonché di assicurare il ricorso all’assistenza ospedaliera ogniqualvolta il trattamento in regime di ricovero ordinario risulti appropriato rispetto alle specifiche condizioni di salute, sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione:
a)le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica inclusa in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del Piano sanitario nazionale, dei Piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della Regione o della Provincia autonoma;
b)le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche;
c)le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta;
d)i trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario, ivi inclusi i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie, e le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla medesima struttura, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


5.Restano escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni erogate a fronte di condizioni di interesse sociale, finalizzata a:
a)la tutela della maternità, limitatamente alle prestazioni definite dal decreto ministeriale 6 marzo 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995;
b)la prevenzione della diffusione dell’infezione da Hiv limitatamente all’accertamento dello stato di infezione in favore dei soggetti appartenenti a categorie a rischio, con comportamenti a rischio o incidentalmente esposti a rischio di infezione;
c)la promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse all’attività di donazione;
d)la tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, limitatamente alle prestazioni ivi indicate;
e)i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia.


ARTICOLO 2

Prestazioni soggette al sistema di partecipazione al costo

1.Nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati e uniformi, garantiti dal Servizio sanitario nazionale alla totalità dei propri assistiti, sono soggette alla partecipazione al costo le seguenti prestazioni:


a)prestazioni di assistenza farmaceutica;
b)prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
c)prestazioni erogate in regime di ricovero diurno finalizzato ad accertamenti diagnostici, con l’esclusione dei ricoveri diurni individuati nell’allegato 1;
d)prestazioni di assistenza termale;
e)prestazioni di assistenza riabilitativa extraospedaliera erogata in regime domiciliare, ambulatoriale, semi-residenziale e residenziale.


2.È confermato l’attuale regime di erogazione delle prestazioni di assistenza protesica. Con il decreto del ministro della Sanità di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ridefinite le modalità di erogazione e di distribuzione dei prodotti al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio sanitario nazionale.


3.È confermato l’attuale regime di erogazione dei prodotti dietetici ai sensi del decreto ministeriale 1º luglio 1982. Il ministro della Sanità provvede all’aggiornamento del suddetto decreto prevedendo la gratuità dei prodotti relativi all’allattamento dei bambini nati da madri Hiv positive e ridefinendo le modalità di erogazione e di distribuzione dei prodotti dietetici al fine di contenere la corrispondente spesa a carico del Servizio sanitario nazionale.


4.Le Regioni e le Provincie autonome, nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 1 e in funzione della disponibilità di adeguati sistemi di controllo, possono ampliare la gamma delle prestazioni soggette alla partecipazione al costo, includendovi le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, non seguite da ricovero, effettuabili in regime ambulatoriale senza pregiudizio del paziente e che non presentano carattere di emergenza o urgenza; le prestazioni sanitarie di assistenza domiciliare integrata e le prestazioni di ospedalizzazione domiciliare. L’ampliamento della gamma delle prestazioni soggette a partecipazione e volto a favorire la redistribuzione degli oneri da partecipazione fra gli assistiti non esenti e a promuovere il ricorso appropriato ai diversi regimi di erogazione delle prestazioni.


ARTICOLO3

Modalità di partecipazione al costo delle prestazioni

1. Le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni da parte degli assistiti non esenti per le prestazioni di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dall’introduzione del sistema di partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 4, e comunque a partire dal 1º giugno 1999.


2.Per i farmaci collocati nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è dovuta una partecipazione al costo pari a 3.000 lire per ricetta, per prescrizione di una confezione, e pari a 6.000 lire per ricetta, per prescrizioni di più confezioni. Per i farmaci collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera b), è dovuta una partecipazione al costo pari al 50% del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al citato articolo 8, comma 10, lettera c), sono a totale carico dell’assistito. È abrogato l’articolo 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


3.Per le singole prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale è dovuta una partecipazione al costo pari al 75% della corrispondente tariffa determinata dalla regione di appartenenza del soggetto erogatore, fino a un importo massimo di spesa di 100.000 lire per singola ricetta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 25 gennaio 1990, n. 8 e successive modificazioni. Per gli assistiti che hanno diritto all’esenzione parziale ai sensi dell’articolo 4, comma 5, l’importo massimo di spesa per singola ricetta è pari a 60.000 lire. Le Regioni e le Province autonome ridefiniscono il valore del limite massimo di spesa per le ricette contenenti accorpamenti per profilo di trattamento di due o più prestazioni eventualmente definiti a livello regionale e provinciale ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 22 luglio 1996