SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO SULLE SCELTE INERENTI L'ETA' PEDIATRICA
Roma, 7 luglio 1998
Carissimo,
Comunichiamo che il legale della Fimmg Avv. Stefano Mastino del Rio ci ha trasmesso la sentenza del TAR del Lazio sezione III, pubblicata in data odierna, relativa al nostro ricorso contro la convenzione pediatrica DPR 613 del 21 ottobre 96.
Sono stati annullati da detta sentenza gli articoli, che più ci interessavano, 26 comma 6, 27 comma 2 e 11 comma 6 lettera c). (vedi allegato n.1)
Abbiamo per il momento posto riparo ad un grave torto che non potevamo subire.
Ne discende che da oggi e sino ad una eventuale sospensiva o sentenza del Consiglio di Stato, a cui una delle nostre controparti potrebbe ricorrere, le norme suddette non fanno più parte del DPR 613/96.
Oggi pomeriggio la Fimmg incontrerà il Ministro della Sanità e una delegazione degli Assessori Regionali alla Sanità onde poter definire un possibile percorso per il rinnovo convenzionale, fatte salve le nostre pregiudiziali che ben conoscete e che comunque riproporremo.
Nei prossimi giorni vi invierò del materiale molto importante per la nostra organizzazione. ed anche copia integrale della Sentenza del Tar del Lazio. Ne approfitterò per relazionare sull'incontro odierno con la parte pubblica.
Saluti cari.
Mario Falconi
N.B. Trasmetteremo rapidamente copia delle sentenza a tutti i Direttori Generali delle ASL italiane per consentire a tutti i medici di famiglia di sfruttare tempestivamente le nuove opportunità derivanti dall'annullamento delle norme succitate.
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Allegato n.1
Art. 26 - Scelta del pediatra .comma 6 "Queste scelte vengono iscritte in separato elenco. Qualora venga inserito un pediatra l'Azienda notifica ai rappresentanti legali dei bambini in età esclusiva inseriti nell'elenco e al medico di medicina generale che li assiste, l'obbligo di effettuare la scelta in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico di medicina generale decadono,"
Art. 27 comma - Revoca e ricusazione della scelta - comma 2 "In applicazione del disposto di cui all'art. 8 - 1° comma - lett.b) dei decreti di riordino (502/92 e 517/93) le scelte di cui all'art. 26 - c.7 riferite ai soggetti in età compresa tra i 6 e i 9 anni possono essere revocate, per essere attribuite al medico di medicina generale, nel corso dell'anno, solo previa domanda, da parte dei genitori adeguatamente motivata, sentito il Comitato consultivo di Azienda. Qualora tale organismo non si pronunci entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda essa si intende accolta"
Art. 11 - Comitato Consultivo di Azienda - comma 6 lettera c) "motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui al 2° comma dell'art. 27.