IL TESTO
DEL DECRETO RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SPESA SANITARIA APPROVATO DAL
CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 14 SETTEMBRE 2001
ARTICOLO
1
Patto di stabilità interno
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002/2004 il complesso delle spese correnti per l’esercizio 2002 al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari, e delle spese relative all’assistenza sanitaria, delle Regioni a statuto ordinario non può superare l’ammontare degli impegni a tale titolo relativi all’esercizio 2000 aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico-finanziaria. L’ammontare delle spese per l’assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall’accordo Stato-Regioni approvato l’8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le Regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l’esercizio delle funzioni statali a esse trasferite a decorrere dall’anno 2000 e seguenti nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definito dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell’esercizio 2000.
4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano con il ministero dell’Economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.
5. All’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «risorse pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3».
ARTICOLO
2
Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario
1. Le Regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie e ospedaliere, nell’acquisto di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal Cipe su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Le Regioni prevedono, inoltre, l’individuazione e l’irrogazione di sanzioni nei confronti degli amministratori che non si adeguino. Le Regioni, in conformità alle direttive tecniche stabilite dal ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con i ministri della Salute e dell’Economia e delle finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l’acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.
2. Le
aziende sanitarie e ospedaliere possono decidere di non aderire alle convenzioni
solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza. Tali
provvedimenti sono trasmessi al collegio sindacale e alla Regione
territorialmente competente per consentire l’esercizio delle funzioni di
sorveglianza e di controllo.
3. Le Regioni, attraverso le proprie strutture e unità di controllo, attivano
sistemi informatizzati per la raccolta di dati e informazioni riguardanti la
spesa per beni e servizi e realizzano, entro il 31 dicembre 2001,
l’osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo disponibili
i relativi dati su un apposito sito Internet.
4. Nel
monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole Regioni si attribuisce
separata evidenza:
a) agli
acquisiti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai
prezzi di riferimento;
b) alla spesa complessiva per il personale del comparto Sanità, ivi compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell’anno 2000 fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.
5.
All’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 6, sono
inseriti i seguenti:
«6-bis.
Le Regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel proprio
territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche e ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la
tempestiva disponibilità delle informazioni, anche per via telematica, ai
ministeri della Sanità e dell’Economia e delle finanze, nonché alla
presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli Affari regionali.
6-ter. Le
Regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e l’interoperabilità delle
soluzioni tecnologiche adottate con quelle che verranno definite nell’ambito
del nuovo sistema informativo nazionale del ministero della Salute.
6-quater.
Le Regioni determinano le modalità e gli strumenti del monitoraggio. Le Regioni
determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano
omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o che abbiano effettuato
prescrizioni in misura superiore al livello appropriato».
6.
All’articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le
parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2002», sono sostituite dalle seguenti: «dal
1º gennaio 2003»;
b) le
parole: «dal 1º gennaio 2003», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º
gennaio 2004».
ARTICOLO
Disposizioni
in materia di equilibrio dei presìdi ospedalieri e di sperimentazioni
gestionali
1. Dopo
l’articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente comma:
«2-bis.
Non costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi del’’articolo 117 della
Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, 9-bis».
2. Le
Regioni adottano le disposizioni necessarie:
a) per
stabilire l’obbligo delle aziende sanitarie e ospedaliere di garantire
l’equilibrio economico dei singoli presìdi ospedalieri;
b) per
individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio;
c) per
determinare le misure a carico dei direttori generali nell’ipotesi di mancato
raggiungimento dell’equilibrio economico.
3. Fino all’entrata in vigore delle leggi regionali o dei provvedimenti
emanati in applicazione dei commi 1 e 2 continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, come modificate dal presente articolo.
4.
Nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista
dall’articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni e integrazioni, le Regioni adottano lo standard di dotazione media
di 5 posti letto per mille abitanti di cui l’1 per mille riservato alla
riabilitazione e alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberi di personale
risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti
nell’ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle
dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio
nell’ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici e
infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori
eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34
del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165.
5. Gli
effetti finanziari positivi o negativi derivanti dall’entrata in vigore delle
leggi o dei provvedimenti regionali emanati ai sensi del presente provvedimento
sono acquisiti o ricadono sui bilanci delle singole Regioni.
6.
All’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 1, le parole: «La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizza», sono sostituite
dalle seguenti: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
autorizzano»;
b) al
comma 2, le parole: «è proposto dalla Regione interessata», sono sostituite
dalle seguenti: «è adottato dalla Regione o dalla Provincia autonoma
interessata».
7. Le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai ministeri
della Salute e dell’Economia e delle finanze nonché alla presidenza del
Consiglio dei ministri, dipartimento per gli Affari regionali, copia dei
programmi di sperimentazione aventi a oggetto i nuovi modelli gestionali
adottati sulla base dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero sulla base della normativa
regionale o provinciale disciplinante la materia. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente ai predetti ministeri
nonché alla presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli Affari
regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione sia sul
piano economico sia su quello della qualità dei servizi.
ARTICOLO
4
Accertamento
e copertura dei disavanzi
1.
Relativamente all’anno 2001, per le finalità di cui al comma 4
dell’articolo 83 della legge n. 388 del 2000, ai fini dell’anticipazione
delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di gestione,
l’accertamento di detti disavanzi è effettuato con riferimento ai dati di
preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento. Le risultanze dell’accertamento sono comunicate entro i
successivi dieci giorni al ministero della Salute e al ministero dell’Economia
e delle finanze nonché alla presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento
per gli Affari regionali.
2. Entro
il 31 luglio dell’anno successivo le Regioni comunicano al ministero della
Salute e al ministero dell’Economia e delle finanze nonché alla presidenza
del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli Affari regionali, le risultanze
dell’accertamento dei conti consuntivi della spesa sanitaria previsto
dall’articolo 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Gli
eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell’accordo
Stato-Regioni 2001, sono coperti dalle Regioni con le modalità stabilite da
norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente
l’introduzione di:
a) misure
di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l’introduzione di forme
di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla
determinazione della spesa;
b)
variazioni dell’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa
vigente;
c) altre
misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l’adozione di interventi sui
meccanismi di distribuzione dei farmaci.
4. Al fine
di assicurare la copertura della quota dei disavanzi relativi all’anno 2000 di
pertinenza regionale in base all’accordo tra lo Stato e le Regioni citato
all’articolo 1, comma 1, le Regioni sono autorizzate a contrarre, anche in
deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, mutui con oneri a
carico dei rispettivi bilanci.
ARTICOLO
5
Tetti di spesa
1. A
partire dall’anno 2002 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l’assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale
e in ogni singola Regione, il 13% della spesa sanitaria complessiva. A tal fine
le Regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i
provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al
presente comma.
ARTICOLO
6
Livelli di assistenza
1.
Nell’ambito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea),
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua i farmaci
che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali
concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile e un
migliore rapporto tra costi e benefici possono essere totalmente o parzialmente
esclusi dalla rimborsabilità.
2. La
totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci di cui al comma
1, è disposta anche con provvedimento amministrativo della Regione, tenuto
conto dell’andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di
spesa programmato.
ARTICOLO
7
Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione
1. A
decorrere dal 1º novembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi
uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di
somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi
unitarie uguali sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale
fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico
disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite
direttive definite dalla Regione.
2. Il
medico nel prescrivere i farmaci di cui al precedente comma, aventi un prezzo
superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la
quale il farmacista all’atto della spedizione della ricetta non può
sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più
basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.
3. Il
farmacista, in assenza dell’indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato
l’assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso,
disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto
previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.
4. Qualora
il medico apponga sulla ricetta l’indicazione di cui al comma 2, con cui
ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l’assistito non accetti la
sostituziona proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il
prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto è a carico
dell’assistito.
ARTICOLO
8
Particolari
modalità di erogazione di medicinali agli assistiti
1. Le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche con provvedimenti
amministrativi, hanno facoltà di:
a)
disporre che nel proprio territorio le categorie di medicinali che richiedono un
controllo ricorrente del paziente siano erogate agli assistiti dal Servizio
sanitario nazionale direttamente tramite le proprie strutture aziendali.
Nell’attuare tale modalità di erogazione deve essere garantita l’economicità
e la non difficoltosa reperibilità dei farmaci;
b)
stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate,
pubbliche e private per consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali
di cui alla precedente lettera a) anche presso le farmacie predette;
c)
assicurare l’erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei
medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare,
residenziale e semiresidenziale;
d)
disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura
pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo
terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo
immediatamente successivo alla dimissione del ricovero ospedaliero o alla visita
specialistica ambulatoriale.
ARTICOLO
9
Numero
di confezioni prescrivibili per singola ricetta
1. Fermo
restando quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 85 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle
patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 5, comma
1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è limitata
al numero massimo di tre pezzi per ricetta; la prescrizione non può comunque
superare i sessanta giorni di terapia. Sono abrogati il comma 6 dell’articolo
1 del decreto legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito con modificazioni nella
legge 30 maggio 1994, n. 467, nonché il primo e il secondo periodo del comma 9
dell’articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Limitatamente
ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose e ai medicinali
somministrati esclusivamente per fleboclisi è confermata la possibilità di
prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per i farmaci analgesici oppiacei,
utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge 8 febbraio 2001, n. 12, è
consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di confezioni
sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.
ARTICOLO
10
Introduzione
sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci
1. Entro
trenta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento del ministro
della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvia con le Regioni
interessate una sperimentazione della durata di sei mesi per l’introduzione
del prezzo di rimborso di particolari categorie di farmaci in relazione alle due
seguenti metodiche:
a)
adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie terapeutiche
omogenee;
b)
riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all’aumentare del fatturato
relativo al farmaco medesimo.
ARTICOLO
11
Percentuale
di sconto a carico di farmacie
1. A
decorrere dal 1º ottobre 2001 il terzo periodo del comma 40 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applica nei confronti delle farmacie che
presentano un fatturato annuo non superiore a 500 milioni di lire.
ARTICOLO
12
Norma
finale
1. I
principi desumibili dal presente decreto legge costituiscono norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.