MEDICI: CASSAZIONE, QUELLO DI BASE PUO' FARSI PAGARE VISITE 'A CASA'

Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - Il medico di base puo' prendere soldi per le visite che effettua a domicilio. Non commette, infatti, reato il medico di famiglia che, su richiesta del paziente, non in condizione cosi' gravi da non potersi muovere, si rechi nell'abitazione per visitarlo e accetti danaro. Si tratta di una visita a carattere ''privatistico'' che non rientra nell'ambito delle prestazioni che e' tenuto a dare, quando richiesto, in regime di convenzionamento con il sistema sanitario regionale. Lo ha stabilito oggi la Cassazione (sentenza 41646) nell'occuparsi del caso di Francesco C., un medico di base milanese che, dopo essere stato sollecitato dalla madre di una giovane paziente affetta da febbre alta, si era recato a casa per effettuare la visita. Al termine, su richiesta dei familiari della paziente 'a titolo di cortesia', si era messo in tasca 100 mila lire. Denunciato dai familiari della paziente, il medico si era visto condannare dal Tribunale di Milano a venti gioni di reclusione per il reato di corruzione in atti d'ufficio (previsto dall'art. 318 c.p.).

Il dottore, inizialmente, aveva chiesto ai genitori della ragazzina di accompagnare la figlia presso il suo studio. Richiesta che era stata rifiutata data la ''intrasportabilita' per la febbre alta''. Il medico, quindi, nonostante avesse escluso che la paziente fosse cosi' grave da non potere effettuare la visita a studio, aveva comunque accettato di visitarla nell'abitazione. Un gesto che la famiglia aveva cosi' apprezzato da chiedere al dottore se gli dovesse qualcosa per la visita, ricevendone la richiesta di 100 mila lire. Detto, fatto. Finche' la madre della ragazzina -Elena G.- denuncio' il fatto davanti al giudice. ''Non avrebbe dovuto accettare denaro il medico di base, e' convenzionato con il sistema sanitario nazionale. La prestazione non e' dovuta'', aveva sentenziato il Tribunale di Milano infliggendoo la condanna al dottore. Si e' opposto in Cassazione Francesco C. ed ora la Sesta sezione penale nel dargli ragione ha annullato la sentenza di condanna ''perche' il fatto non sussiste'' ''Per stabilire se la retribuzione fosse o meno dovuta -hanno sentenziato i magistrati di piazza Cavour- secondo che si trattasse o non di rapporto professionale privatistico, percio' sottratto al regime di convenzione, occorreva avere riguardo all'unico discrimine previsto dal primo comma dell'art. 33 sulla 'trsferibilita' dell'ammalato''. Ebbene, anche se per l'Alta corte ''e' da ritenere che un infermo sia intrasferibile quando si trova in uno stato soggettivo tale che il solo fatto dello spostamento possa causare rischi gravi per la salute o creare condizioni di vita particolarmente penose'', ''il sistema assistenziale -ha osservato- non puo', almeno tendenzialmente, atteggiarsi in modo che una persona malata (o che reputa di esserlo) debba sentirsi in qualche modo costretta a lasciare la propria abitazione per trovare dell'assistenza sanitaria''.

Al proposito la Cassazione ha precisato che ''questa esigenza si fronteggia in modo diverso e anzitutto con mezzi il cui costo possa gravare, ripartito, sulla collettivita', senza penalizzare ingiustificatamente una certa categoria professionale''. Quanto alla valutazione se il medico debba o meno recarsi a casa del paziente per la visita l'Alta corte ha chiarito che ''il medico puo' servirsi con la dovuta cautela delle informazioni che sovente gli vengono date -a distanza, prima della visita- per stabilire, lui che al momento e' il solo responsabile, necessita', tempo e luogo dell'esame diretto del paziente, come puo' illustrare quanto normativamente prescritto sul proprio compenso''. Cio' che importa infatti ha proseguito la Corte e' che ''si astenga da qualsiasi comportamento o indicazione che possa in qualche modo disorientare il malato, o chi per lui, nella scelta dell'uno o dell'altro tipo di intervento''. Se il medico rispetta queste regole ''ogni rischio apprezzabile di mercanteggiamento della salute risulta superato''. Dunque non commette reato se poi accetta soldi.