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VERBALE DI ACCORDO
Il giorno ventotto luglio 2004, presso la sede della Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Professioni in Roma, Via Giovanni Caselli, 34
TRA
≫ La Confederazione Sindacale Italiana Libere Professioni (CONSILP-CONFPROFESSIONI) nella persona del Presidente pro-tempore Dott. Gaetano Stella, in rappresentanza delle associazioni confederate, con la presenza dell’ Arch. Bruno Gabbiani, Arch. Andrea Fiume e Arch. Riccardo Dotti, Dott. Roberto De Lorenzis e dal rag. Leonardo Pascazio e la Sig.ra Daria Bottaro, Dott. Carlo Scotti, Dott.ssa Laura Bordoli, Dott. Franco Valente, Dott. Andrea Sacchetti, Dott. Aristide Missiroli e dal Dott. Massimo Magi, Rag. Mauro Mantovani e dal Rag. Luciano Monducci, Rag. Alberto Ceccarelli;
≫ La Confedertecnica, nella persona del Vice-Presidente pro-tempore Ing. Mario Cassano e dal segretario Dott. Enrico Stasi, in rappresentanza delle associazioni confederate ;
≫ La Cipa Confederazione Italiana dei Professionisti ed artisti, nella persona del Presidente pro-tempore Rag. Sergio Splendori, in rappresentanza delle Associazioni confederate, con una delegazione unitaria composta dal Prof. Renato Cava, Cav. Italo Pagliai, Prof. Luciano Dattilo, Rag. Giuseppe Sconti, Dott. Sebastiano Rosa e Rag. Paolo Barbaglia
E
≫ La Federazione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (FILCAMS–CGIL) rappresentata dal Sig. Piero Marconi;
≫ La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT–CISL) rappresentata dal Sig. Mario Piovesan;
≫ La Unione Italiana Lavoratori Commercio Turismo e Servizi (UILTuCS–UIL) rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu;
Visti i CCNL stipulati con Consilp-Confprofessioni nelle date del 10 dicembre 1978 - 12 maggio 1983 - 25 luglio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19 dicembre 1996 - il Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2001 ed il Verbale di Accordo sottoscritto in data 9 luglio 2003;
Visti i CCNL stipulati con Confedertecnica nelle date del 19 luglio 1993 - 14 maggio 1996 - il Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2001 ed il Verbale di Accordo sottoscritto in data 9 luglio 2003;
Visti i CCNL stipulati con Cipa nelle date del 13 ottobre 1953 - 31 luglio 1968 - 20 dicembre 1978 - 8 marzo 1983 - 21 giugno 1983 - 21 gennaio 1988 - 10 dicembre 1992 - 19 dicembre 1996 - il Verbale di Accordo sottoscritto in data 24 ottobre 2001 ed il Verbale di Accordo sottoscritto in data 9 luglio 2003;
SI E’ STIPULATA
La presente ipotesi di Accordo da valere per i dipendenti degli Studi Professionali.
PREMESSA
Le parti alla conclusione del lavoro svolto dalla Commissione Tecnica redigevano la presente proposta di Ipotesi di Accordo.
Il lavoro della Commissione Tecnica, per unanime parere espresso dalle parti, veniva incentrato preminentemente sull’aspetto economico, vista la scadenza contrattuale avvenuta il 30 settembre 2003.
Le parti, comunque, nella volontà di continuare il processo di armonizzazione contrattuale, proseguono anche nel presente accordo nell’integrazione ed innovazione di alcuni Istituti contrattuali.
Al riguardo, le parti si danno atto che, al fine di completare il processo di armonizzazione avviato con il Verbale di Accordo del 24 ottobre 2001 e ribadito con li Verbale di Accordo del 9 luglio 2003, proseguiranno a lavorare di comune accordo per poter arrivare, in occasione della prossima scadenza contrattuale alla formulazione di un testo unico contrattuale.
Nel contempo le parti s’impegnano a definire, entro il 30 marzo 2005, la regolamentazione di tutti gli istituti inerenti il “Mercato del Lavoro”, modificati ed introdotti dal Dlgs 276/2003, nonché ad esaminare la sfera di applicazione del presente contratto in relazione allo scenario del mondo libero-professionale ed alla opportunità di addivenire ad una stesura unica contrattuale del Settore.
Che gli istituti relativi a:
così come appresso definiti devono, pertanto, intendersi integrativi e sostitutivi di quelli previsti dai precedenti CCNL stipulati da:
che mantengono valore ed efficacia per tutti gli altri Istituti non previsti dal presente accordo.
Tutto ciò premesso le parti hanno convenuto quanto segue:
La premessa è parte integrante del presente accordo.
VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro tra tutte le attività Professionali, anche se gestite in forma di studio, in forma di Studio Associato e, ove consentito dalla legge, in forma di società e il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di legge, i rapporti di lavoro e le prestazioni effettuate nei periodi di stage dagli addetti al settore occupati con le diverse forme di impiego e con le diverse modalità formative, così come richiamate e regolamentate dallo stesso Contratto ai Titoli e agli Articoli di cui agli Istituti “Formazione” e “Mercato del Lavoro“.
Il Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutte le attività Professionali, come sopra definite, appartenenti alle professioni di seguito elencate nelle specifiche “Aree“:
A) Area professionale Amministrativa - Economico – Giuridica
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti, Ragionieri, Revisori Contabili, Avvocati, Notai. Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all’esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
B) Area professionale Tecnica
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali. Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all’esercizio autonomo della professione) di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
C) Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica
Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri. Operatori Sanitari, (abilitati all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale). Altre professioni (abilitate, a norma di legge, all’esercizio autonomo della professione, ad esclusione dei Laboratori Odontotecnici) di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
Le parti si danno atto che il presente Contratto, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, che è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi sottoscritti dalle stesse parti stipulanti il presente “Testo Contrattuale Unitario“. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa e/o di secondo livello realizzata nel settore. Al sistema contrattuale così disciplinato, corrisponde l’impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto generale e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
PARTE PRIMA
Sistemi di relazioni sindacali
Articolo 1 ESAME DEL QUADRO SOCIO ECONOMICO E MATERIE NEGOZIALI DI SETTORE
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, la Consilp-Confprofessioni, la Confedertecnica, la Cipa e le OO.SS. Confederali e di Categoria dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Saranno altresì presi in esame:
Nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta delle parti stipulanti il presente contratto, saranno inoltre affrontate e definite in appositi incontri le materie relative a:
Articolo 2 ESAME DEL QUADRO SOCIO ECONOMICO E MATERIE NEGOZIALI A LIVELLO NAZIONALE DI AREA PROFESSIONALE E/O DI AREA PROFESSIONALE OMOGENEA
Annualmente, di norma dopo l’incontro a livello nazionale di Settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali, si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell’”Area Professionale” e dei riflessi che potranno verificarsi sul Settore, così come richiamati al precedente articolo 1.
Nel corso di tale incontro, o in altra data concordata, potranno altresì essere affrontate e definite le seguenti materie:
La definizione, ove non già operativi, di specifici accordi in materia di flessibilità dei regimi di orario di cui al Titolo “Orario di Lavoro” del presente CCNL.
Le parti, per la realizzazione degli impegni/obiettivi richiamati in Premessa al presente CCNL e previsti ai punti 3) e 5) del precedente Titolo I, concordano di istituire i sotto elencati strumenti bilaterali con gli scopi, i ruoli, la composizione, la sede di lavoro e le procedure di costituzione e di funzionamento così come definiti nei successivi articoli che ad essi fanno riferimento: A) La Commissione Paritetica Nazionale; B) Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità; C) L’ Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
Articolo 3 COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La Commissione Paritetica Nazionale costituisce lo strumento per l’esame di tutte le controversie collettive relative alla autentica e corretta interpretazione e applicazione del presente CCNL.
La Commissione Paritetica è composta di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL.
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore.
La Sede di lavoro della “Commissione Paritetica” sarà presso la Sede dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore ed opererà con le seguenti procedure e modalità:
I componenti della Commissione, inoltre, tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle parti stipulanti il CCNL, un rapporto conclusivo del lavoro svolto.
Articolo 4 GRUPPO DI LAVORO PER LE PARI OPPORTUNITA’
Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità costituisce lo strumento che ha il compito di formulare e seguire i progetti di azioni positive volti a garantire la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il raggiungimento delle pari opportunità uomo/donna sul lavoro.
In questo senso il gruppo, utilizzando gli strumenti previsti dalla Legge 125/91, si attiva per seguire anche l’iter dei progetti stessi sia nella fase di ammissione ai finanziamenti previsti dalla Legge sopra richiamata sia nell’attuazione degli stessi.
Il Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità è composto di 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Confederazioni dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza delle Federazioni Sindacali dei lavoratori, che saranno designati dalle rispettive parti sopra richiamate, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del CCNL
Per ogni rappresentante potrà essere indicato un supplente e la comunicazione dei membri e dei membri supplenti designati dovrà essere trasmessa alla Presidenza dell’Ente Bilaterale Nazionale di settore.
La Sede operativa del Gruppo di Lavoro per le Pari Opportunità, sarà presso la Sede dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore
Per tutto quanto relativo al funzionamento del Gruppo, potrà provvedere il Gruppo stesso con proprie deliberazioni.
I componenti del Gruppo, inoltre, di norma nel secondo trimestre di ogni anno, riporteranno alle parti stipulanti, in uno specifico incontro, i risultati del lavoro svolto e comunque tre mesi prima della scadenza contrattuale, presenteranno alle stesse parti un rapporto conclusivo.
Articolo 5 ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE
L’Ente Bilaterale Nazionale di Settore costituisce lo Strumento/Struttura al quale le parti intendono assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi qualitativi che in coerenza con gli indirizzi/obiettivi richiamati in premessa al presente CCNL è rivolto a tutti gli addetti del Settore (Titolari e Lavoratori) che operano nelle Attività Professionali. A tal fine, l’Ente Bilaterale Nazionale, su mandato delle parti costituenti, attua e concretizza:
L’Ente Bilaterale Nazionale di Settore ha, inoltre, il compito di:
Articolo 6 COSTITUZIONE DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore saranno composti su base paritetica tra le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. L’Ente Bilaterale Nazionale di Settore istituisce al proprio interno il Comitato di Vigilanza Nazionale con le modalità definite dallo Statuto. La costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore dovrà trovare definizione attraverso la stipula di un apposito STATUTO/REGOLAMENTO, da certificare con Atto Notarile. Copia del testo dello Statuto/Regolamento notificato costituirà allegato al CCNL. Al riguardo, in coerenza con quanto dichiarato al precedente comma, viene allegato al presente CCNL lo Statuto/Regolamento dell’ Ente Bilaterale Nazionale dell’Area Professionale Odontoiatrica (E.B.N.A.O.).
Articolo 7 FINANZIAMENTO DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE
Al fine di assicurare operatività all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore ed agli Enti Bilaterali Regionali di Settore, ove costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti alla lettera N) del precedente articolo 5, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,30 per cento di paga base tabellare, di cui lo 0,20 a carico dei datori di lavoro e lo 0,10 per cento a carico dei lavoratori. Il quindici per cento del gettito globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale di Settore. In tale quota è compreso il finanziamento della Commissione Paritetica Nazionale e quello del Gruppo per le Pari Opportunità. Verranno inoltre definite le modalità ripartizione e di verifica dell’utilizzo delle somme a questi titoli versate. Il restante ottantacinque per cento verrà ripartito –in ragione della provenienza del gettito– tra gli Enti Bilaterali Regionali di Settore e, in alternativa, tra i Centri Servizi territoriali eventualmente costituiti con gli scopi e le modalità sopra richiamate. La riscossione della suddetta quota contrattuale sarà effettuata in base ad apposita convenzione nazionale da stipularsi con l’INPS ai sensi della legge n. 311 del 1973 ovvero in qualsiasi altra forma che consenta l’immediata riscossione delle quote.
Premessa
Preso atto che il Settore, con la sua struttura economica/organizzativa articolata sul territorio nazionale, allo stato risulta coinvolto dalla prevedibile ristrutturazione derivante dai processi di riforma che investono tutti i comparti delle attività Professionali in Italia. Valutato che la conclusione di tali processi, visto l’intreccio e la necessaria armonizzazione tra la situazione giuridica/legislativa italiana e quella internazionale, in particolare Europea, si ipotizza di durata medio/lunga e comunque nel corso di vigenza del presente CCNL. Constatato che tale ipotesi temporale, non eludibile per l’avvio di un riassetto più stabile del settore, ha posto le parti nella necessità di definire un modello di struttura contrattuale che, nell’immediato e nell’arco della sua vigenza, rispondesse anche all’esigenza di governo e di gestione di tale riassetto. Considerata inoltre la rilevanza che il livello decentrato assume nell’ambito del “Sistema di Relazioni Sindacali”, le parti hanno convenuto che per la vigenza del presente contratto, quale punto di riferimento per tutti gli addetti del Settore, la soluzione atta a rendere esigibile l’esercizio delle relazioni sindacali a livello decentrato trovi coerente e funzionale definizione con quanto stabilito nei successivi articoli del presente Titolo.
Articolo 8 SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
In coerenza con quanto richiamato in premessa al presente Titolo , le parti hanno concordato che ai fini di rendere esigibile la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione questa, in via preferenziale, trovi soluzione a livello Regionale per l’intero settore. Per tale scopo, le parti hanno convenuto che, secondo i principi e le finalità di cui al protocollo del 23/7/1993, in occasione della prossima stesura unica contrattuale di cui alla premessa fissata entro la data del 30 marzo 2005, verranno determinate le materie, la regolamentazione e le modalità della contrattazione territoriale di secondo livello al fine di dare pratica attuazione alla stessa.
Articolo 19 ASSISTENZA SANITARIA SUPPLEMENTARE
Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini. Al riguardo, le parti, in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 7 del Verbale di accordo del 24 Ottobre 2001, in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile hanno costituito la “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali” denominata “C.A. DI.PROF.”, il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie. Le parti, inoltre, si impegnano, entro due anni dalla costituzione della “Cassa”, a rivedere lo Statuto per valutare l’ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica. Le parti, infine, tenuto conto che la convenzione stipulata con l’INPS sarà operante dal 1° gennaio 2005, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto in tema di “Finanziamento della Cassa” dal Verbale di Accordo del 24 ottobre 2001(quota di 12 Euro mensili per 12 mesi per ogni lavoratore da versare a partire dal 1° marzo 2002) e a quanto sullo stesso tema è previsto dai “Verbali” del 20 marzo 2002 e del 9 luglio 2003 (“proroga dei termini di versamento e disposizioni ai datori di lavoro su accantonamento delle quote per il periodo dal 1° marzo 2002 alla data stabilita dalla convenzione con l’INPS”), hanno convenuto di rendere comunque operativa l’attività della “Cassa”, concordando su quanto in appresso stabilito e definito alle lettere a) e b). a) Finanziamento della “Cassa”
b) Modalità di versamento Il versamento delle quote “Una Tantum” dovrà essere effettuato tramite C/C Bancario intestato a: CA.DI.PROF. c/o Banca Popolare di Sondrio ag. n. 20 di Roma c/c n. 000002949X40 – coordinate bancarie: CIN M - ABI 05696 - CAB 03220
Il versamento dei 13,00 Euro per il periodo 1° luglio 2004 - 31 dicembre 2004 sarà effettuato tramite lo stesso C/C Bancario sopra riportato, alle scadenze e con gli importi di seguito indicati: Entro la data del 30 settembre 39,00 Euro per ogni dipendente; Entro la data del 31 dicembre 39,00 Euro per ogni dipendente. Resta inteso che in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro intervenuto nel periodo succitato, il versamento di cui sopra sarà proporzionato in relazione ai mesi di lavoro prestato, considerando come mese intero le frazioni uguali o superiori a 15 giorni.
Il versamento di tali quote è una delle condizioni per esercitare il diritto alle prestazioni che la “Cassa” erogherà, per i dipendenti assicurati dal 1° luglio 2004, a partire dal 1° gennaio 2005. Per ogni nuovo dipendente assunto successivamente al 30 giugno 2004, il diritto alle prestazioni sorgerà, comunque, decorsi sei mesi dall’iscrizione alla Cassa.
Con decorrenza 1° gennaio 2005 il versamento dei 13,00 Euro per ogni dipendente sarà effettuato tramite Modello F24 così come previsto dalla convenzione “C. A. DI. PROF. - INPS”. L’INPS, entro il 31 dicembre 2004, fornirà alla C.A.DI.PROF. sia il numero del Codice di riferimento da indicare sul Modello F24 che le istruzioni per l’assolvimento di detto compito. La C.A.DI.PROF., in tempi utili, provvederà a comunicare ai datori di lavoro del Settore le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento, così come risulteranno stabilite dal suo Regolamento.
Dichiarazione Congiunta
Le parti, allo scopo di operare nella massima trasparenza, dichiarano l’impegno di portare a conoscenza di tutti gli addetti al Settore il funzionamento della “Cassa”. Per tale fine le parti convengono di assegnare al Regolamento della C.A.DI.PROF. il compito di stabilire: - le modalità di iscrizione alla “Cassa”; - il Piano Sanitario e le prestazioni che la “Cassa” erogherà ai lavoratori; - le condizioni per il diritto alle prestazioni; - le modalità di richiesta delle prestazioni da parte dei lavoratori. Le parti, in coerenza, hanno concordato sulla opportunità che la convenzione con l’INPS, lo Statuto ed il Regolamento della C.A.DI.PROF., vengano allegati al Testo Unico Contrattuale considerandoli parte integrante.
Articolo 21 OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riforma e di riorganizzazione del Settore. Considerato che tali processi produrranno l’esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti alle varie Aree Professionali. Tenuto conto, inoltre, dei processi di unificazione europea e del connesso tema dell’armonizzazione a livello comunitario dei titoli di studio e dei titoli per l’esercizio delle attività professionali specializzate, le parti considerano la “Formazione” una risorsa imprescindibile per lo sviluppo qualitativo del Settore e per il consolidamento dell’occupazione. A tale fine, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di “Formazione Professionale” sono demandati ai vari livelli istituzionali decentrati, nonchè di confronto tra le parti a livello Regionale, così come previsto dal presente CCNL, le parti hanno convenuto sull’opportunità di istituire anche uno specifico strumento bilaterale costituendo il “Fondo paritetico per la formazione continua negli Studi Professionali” di cui all’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, concordando sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
Articolo 22 FORMAZIONE CONTINUA
Al fine di consentire percorsi formativi personalizzati e riconosciuti come crediti formativi sia in ambito Nazionale che Europeo, le parti, anche in coerenza con gli scopi previsti dall’Accordo Interconfederale del 7 novembre 2003, hanno concordato sulla necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori ai progetti formativi recepiti e/o predisposti dal “Fondo Paritetico per la Formazione Continua negli Studi Professionali”. In mancanza di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b), d) del successivo articolo 23.
Articolo 23 DIRITTO ALLO STUDIO
1) Lavoratori studenti – Diritto allo studio
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i datori di lavoro concederanno ai lavoratori non in prova, che intendano frequentare corsi di studio diversi dalla formazione e dall’aggiornamento professionale (in scuole di istruzione dell’obbligo e superiori statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, di laurea, di laurea specialistica, di diplomi di specializzazione universitari e di master universitari), i seguenti benefici:
Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
2) Congedi per la formazione
I lavoratori con almeno cinque anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, potranno usufruire di un periodo di congedo non superiore a 11 (undici) mesi, continuativo o frazionato, nell’arco della vita lavorativa. Tali congedi non retribuiti, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non comporteranno alcun onere per il datore di lavoro, non saranno computabili nell’anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda al datore di lavoro con 30 (trenta) giorni di anticipo. Nella richiesta dovrà essere indicato il periodo (con le date di decorrenza e scadenza), e dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche dei corsi da frequentare. Il datore di lavoro, entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta, darà conferma dell’accoglimento della richiesta stessa. In caso di oggettive esigenze tecnico-organizzative legate a scadenze non prorogabili dell'attività della struttura lavorativa, la domanda si intenderà automaticamente differita di 20 (venti) giorni e, pertanto, allo scadere di tale termine il lavoratore potrà iniziare il congedo. Il lavoratore al termine del periodo di congedo potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale. I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i congedi previsti e richiamati dal presente articolo, non possono superare il 10% degli addetti occupati nella struttura lavorativa, con un minimo di una unità. Per la eventuale sostituzione di lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione del presente articolo, valgono le norme previste al Titolo Legge 53/2000 (Congedi Parentali) così come previsto dal Verbale di Accordo del 9 luglio 2003 sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3) Congedi per la Educazione Continua in Medicina (E.C. M.)
Allo scopo di realizzare l’aggiornamento ed il miglioramento delle professionalità, le parti concordano sulla necessità di agevolare la partecipazione dei lavoratori agli eventi formativi finalizzati agli obiettivi stabiliti dalla “Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome”, validi ai fini dell’acquisizione certificata dei crediti formativi e riconosciuti come crediti formativi in ambito Nazionale ed Europeo. Per quanto riguarda le ore di congedo retribuito, queste saranno riconosciute nella misura massima individuale pari a 40 (quaranta) ore annue.
Articolo 24 STAGES
Ove si rendesse necessario per il miglioramento delle attività professionali del Settore, le parti convengono di sviluppare opportunità di crescita professionale e formativa mediante effettuazione di Stages con tempi e modalità da definire attraverso convenzioni da stipularsi con i soggetti preposti per competenza, anche con l’utilizzo dei progetti U.E..
Gli Stages, o tirocini formativi e di orientamento, costituiscono una forma di inserimento temporaneo dei giovani all’interno delle strutture lavorative, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del Settore Professionale (articolo 1, comma 1, D. M. 25 marzo 1998, n. 142).
I rapporti che i datori di lavoro intrattengono con i soggetti da essi ospitati per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, non costituiscono rapporti di lavoro (articolo 1, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).
Convenzioni I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro. Lo stage, inoltre, può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa e presso una pluralità di strutture lavorative. In tal caso le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l’associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
Disciplina I tirocini sono attualmente disciplinati dal D.M. 25 marzo 1998, n. 142, abrogativo dell’articolo 9, comma 14 – 18 della legge n. 236/ 1993, che regolava in origine tale materia. Tale regolamento ministeriale ha dato attuazione ai principi ed ai criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Il D.M. 22 gennaio 2001 detta la disciplina di ammissione ai rimborsi relativi agli oneri sostenuti dai datori di lavoro.
Soggetti Promotori I tirocini sono promossi, anche su proposta degli Enti Bilaterali e delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopi di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione (revocabile) della Regione (articolo 2, DM. 25 marzo 1998, n. 142).
Soggetti Beneficiari I tirocini sono promossi a favore dei soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge n. 1859/1962 (articolo 1, comma 1 DM. 25 marzo 1998, n. 142). Possono beneficiarne anche i cittadini stranieri comunitari (che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell’ambito dei programmi comunitari purchè compatibili) ed extracomunitari (secondo i principi di reciprocità definiti con Decreto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ( articolo 8, DM 25 marzo 1998 n. 142). Le modalità e le condizioni di computabilità delle persone disabili sono regolate dal DM 22 gennaio 2001. In particolare, i disabili impegnati in attività di tirocinio nell’ambito di convenzioni di cui all’articolo 11 della legge n. 68/1999, sono computati nella quota di riserva, ma sono esclusi dalla base di computo della stessa (articolo 6 DM 22 gennaio 2001).
Crediti formativi Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificate dai soggetti promotori, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione, da parte delle strutture pubbliche o di altri soggetti con analoghi compiti e funzioni, dei servizi per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro (articolo 6, DM 25 marzo 1998, n. 142).
Proporzione numerica dei Tirocinanti I datori di lavoro interessati, possono ospitare tirocinanti in relazione alla struttura lavorativa dell’attività professionale, nei limiti di seguito indicati (articolo 1, comma 3, DM 25 marzo 1998, n. 142):
Durata dei Tirocini La durata massima dei tirocini formativi e di orientamento è la seguente:
Nei limiti di durata massima non si computano gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità. Sono ammesse proroghe alla durata del tirocinio entro i limiti massimi indicati, fermi restando gli obblighi della garanzia assicurativa, del tutorato e del rispetto della convenzione (articolo 7, DM 25 marzo 1998, n. 142).
Rimborsi Spese Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti, sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Tali somme rientrano nell’ipotesi prevista dall’articolo 47, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917/1986, che assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (Agenzia delle Entrate Risoluzione 21 marzo 2002, n. 95/E) nonché le eventuali indennità sostitutive sia del servizio di trasporto pubblico (utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante) che del rimborso di biglietti o tessere di abbonamento per il trasporto (Circolare Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997).
Le somme percepite per rimborsi spese sostenute dai tirocinanti per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel Comune e fuori del Comune di domicilio del soggetto ospitante stesso, sono assoggettate al regime fiscale previsto dall’articolo 48, comma 5, D.P.R. n. 917/1986 per l’indennità di trasferta.
Obblighi delle Parti
Þ Per i Soggetti Promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (articolo 3, comma 1, DM 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico – organizzativo delle attività (articolo 4, comma 1, DM 25 marzo 1998, n. 142).
Þ Per i Tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
Þ Per il Datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro:
Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con DM 18 giugno 1998 (articolo 3, comma 3, DM 25 marzo 1998, n. 142).
Procedure di rimborso degli Oneri
Le modalità e i criteri di rimborso per gli oneri finanziari connessi ai progetti di tirocinio e per gli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono stabilite dal DM 22 gennaio 2001. In particolare sono ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all’attuazione dei progetti di tirocinio (ivi comprese le spese per il vitto e alloggio dei giovani tirocinanti) nonché delle spese sostenute a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i datori di lavoro che abbiano ospitato tirocinanti del Mezzogiorno presso strutture lavorative di regioni del Centro e del Nord (articolo 1, DM 22 gennaio 2001).
Criteri
I rimborsi degli oneri finanziari sono previsti prioritariamente per quegli accordi di programma–quadro approvati dalle Regioni di destinazione e di residenza del tirocinante, sentite le Organizzazioni Sindacali e Datoriali comparativamente rappresentative a livello Regionale. Gli accordi stessi stabiliscono anche le modalità di rimborso (articolo 2 DM 22 gennaio 2001). In particolare i rimborsi per gli oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro vengono effettuati a favore delle strutture lavorative con sede nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2081/1993 e successive modificazioni (Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria, Campania e Molise), con preferenza di quelle con minor dimensione e che hanno attivato i tirocini in favore dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (articolo 3, DM 22 gennaio 2001).
Dichiarazione Congiunta
Le parti, al fine di facilitare la pratica gestione della materia di cui al presente articolo, hanno convenuto sulla opportunità predisporre, quali allegati al Testo Contrattuale, specifici fac–simili relativi a:
PARTE SECONDA
Disciplina del rapporto di lavoro
Premessa
In coerenza con il modello di Struttura Contrattuale definito dal presente CCNL, le parti hanno convenuto sull’opportunità di definire l’Istituto della Classificazione Generale quale strumento idoneo e funzionale per una gestione più flessibile e dinamica della classificazione del personale. Conseguentemente ed in coerenza anche con il Sistema di Relazioni Sindacali, le parti hanno ulteriormente convenuto di assegnare a livello di Area Professionale e/o a livello di Area Professionale Omogenea l’identificazione e la definizione di tutti i profili professionali, ivi |