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Approvato
dal |
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FIMMG (Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale) |
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COSTITUZIONE |
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Articolo
1 |
La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - FIMMG - è l'organizzazione sindacale e associazione professionale nazionale, articolata in Settori, dei Medici di Medicina Generale operanti nell'area della Medicina Generale nel territorio. A loro volta i Settori sono articolati in Federazioni Regionali, in Sezioni Provinciali ed in Sottosezioni corrispondenti alle ASL, che possono articolarsi in unità distrettuali. |
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PRIMA PARTE |
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TITOLO
I |
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Articolo
2 |
La FIMMG ha carattere di Sindacato e di Associazione professionale liberi, autonomi ed apartitici e si propone:
L’organo di stampa nazionale della Federazione “Avvenire Medico” ha un direttore responsabile nominato dal Segretario Generale Nazionale sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale di cui all’articolo 10. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al punto a) del presente articolo – per esempio per l’attività editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola di formazione professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, - la FIMMG potrà avvalersi, sentito il Consiglio nazionale, dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi. La FIMMG può acquisire entrate derivanti da partecipazione, in via originaria o successiva, in società il cui oggetto sociale sia comunque strumentale alla realizzazione degli obiettivi della Federazione. |
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Articolo
3 |
La FIMMG è articolata in diversi Settori, che rappresentano i comparti funzionali in cui operano i Medici dell’area della Medicina generale nel territorio sia nell’ambito del SSN sia in quello di altre forme organizzate di erogazione dell’assistenza di Medicina generale. Si identificano i seguenti settori:
Possono essere previsti altri Settori purché per ognuno di essi esista un riconosciuto rapporto professionale con il SSN o con altri organismi pubblici e privati, per i medici operanti nell'area della medicina generale nel territorio. I diversi Settori assumono le seguenti denominazioni:
L'ordinamento di ogni Settore è ispirato ai seguenti principi:
L’adesione al comparto è volontaria; la partecipazione attiva dello stesso alla vita del Sindacato ed al dibattito interno, viene assicurata attraverso norme emanate dalla Segreteria Nazionale del Settore Medici di famiglia, sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale, in armonia con quelle previste per i Settori di cui ai punti 1, 2, 3, del presente articolo. |
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Articolo
4 |
La sede legale e sociale della FIMMG è a Roma. |
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Articolo
5 |
Le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali della FIMMG adottano lo Statuto tipo per gli organi periferici previsto dalla seconda parte del presente documento oppure possono funzionare secondo Statuti propri, purché non in contrasto con le norme ed i principi di quello nazionale. Nel secondo caso gli Statuti devono essere inviati alla Segreteria Nazionale di Settore per il preventivo giudizio sentito, in caso di coinvolgimento di più Settori, il Comitato di Coordinamento di cui all’art. 10. Questa ultima norma vale anche in caso di modifiche agli Statuti vigenti adottate a livello regionale e provinciale. |
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Articolo
6 |
La FIMMG rappresenta gli iscritti e la categoria presso la FNOMCeO e gli altri Ordini e Collegi Professionali, le Associazioni delle altre categorie a carattere nazionale, le Società Professionali Mediche, gli Organi del SSN, ogni legittima autorità costituita ed in ogni caso in cui tale rappresentanza sia richiesta. |
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Articolo
7 |
Organi Centrali della FIMMG sono:
Gli Organi Centrali di Settore sono per la Medicina di Famiglia o Assistenza Primaria:
Gli Organi Centrali di Settore sono per la Continuità Assistenziale, l’Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale:
Organi periferici della FIMMG sono: - Le Federazioni Regionali di Settore sono articolate in:
- Le Sezioni Provinciali di Settore sono articolate in:
Le Sottosezioni di ASL di Settore sono articolate in:
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TITOLO
II |
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Articolo
8 |
È il massimo organo deliberativo del Sindacato ed è costituito dai delegati rappresentanti le Sezioni Provinciali di Settore, che in occasione del Congresso devono essere eletti da regolari assemblee precongressuali provinciali di Settore. I componenti del Comitato Centrale del Settore Medici di Famiglia partecipano al Congresso con diritto di parola, ma non di voto, se non delegati quali rappresentanti la Sezione Provinciale. Tutti gli aderenti alla FIMMG in regola con le quote possono iscriversi e partecipare al Congresso Nazionale senza diritto al voto. Esauriti gli interventi dei delegati ufficiali, sarà concessa la parola a tutti i partecipanti, compatibilmente con la disponibilità di tempo a giudizio della Presidenza del Congresso. Le delegazioni di ogni Settore Provinciale sono costituite dai rappresentanti eletti nelle regolari Assemblee precongressuali e devono comprendere almeno un rappresentante per ogni Settore. Il sistema di votazione è il seguente:
Le Sezioni di Settore con un numero di iscritti documentatamente superiore al 50% degli iscritti negli elenchi provinciali dei Medici convenzionati con il SSN o, in forme organizzate, con altri Enti rispettivamente per la Assistenza Primaria, per la Continuità Assistenziale, per l’Emergenza Territoriale e per la Medicina dei Servizi, hanno diritto a 5 voti in aggiunta a quelli previsti dal precedente comma. Il numero dei delegati fra i quali si distribuiscono i voti delle Sezioni di Settore è proporzionale al numero degli iscritti nelle Sezioni dei Settori stessi fino ad un massimo di 7: in ogni caso ogni Sezione di Settore ha diritto ad almeno un delegato. Il numero degli iscritti alla Sezione di Settore verrà determinato dalla Commissione Verifica dei Poteri prevista dall'ultimo comma del presente articolo, tenendo conto della media degli iscritti di ogni singola Sezione di Settore nell'ultimo triennio per i quali siano state regolarmente versate le quote sociali, risultanti da adeguata documentazione della Regione o delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento e da presentarsi, ove non già inviate alla Segreteria Amministrativa Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri all’atto del suo insediamento in sede di Congresso. Per esercitare il diritto di voto la Sezione Provinciale di Settore deve inoltre documentare - anche con autocertificazione, salvo controllo - di avere ottemperato, nei tempi previsti, agli obblighi statutari relativi al rinnovo elettorale degli Organi Direttivi locali. Il Congresso Nazionale si riunisce una volta ogni 3 anni in seduta ordinaria su convocazione del Presidente. Ogni anno si svolgerà il Congresso Nazionale Organizzativo su convocazione del Presidente. Il Congresso Nazionale Ordinario è elettivo. L’avviso di convocazione corredato dall’ordine del giorno dei lavori, proposto dal Segretario Generale Nazionale sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale, deve essere inviato alle Segreterie Provinciali di Settore di norma almeno sessanta giorni prima della data di inizio del Congresso, a cura del Presidente stesso. Qualora si configuri la necessità di discutere altri argomenti aventi carattere di urgenza, il Segretario Generale Nazionale potrà aggiungere nuovi punti all'Ordine del Giorno anche dopo l'invio dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente o su richiesta delle singole Segreterie Nazionali di Settore. Per iniziativa del Segretario Generale Nazionale o su deliberazione del Comitato di Coordinamento Nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni Provinciali di Settore in regola con le quote entro sessanta giorni dalla richiesta, è prevista la convocazione da parte del Presidente Nazionale di un Congresso Straordinario. Quando il Congresso Straordinario è convocato su richiesta del Segretario Generale Nazionale deve svolgersi nel più breve tempo possibile. Anche nella convocazione del Congresso straordinario deve essere precisato l’ordine del giorno. Il Congresso Nazionale ha il compito di:
Le deliberazioni del Congresso Nazionale vengono prese a maggioranza dei voti rappresentati al Congresso ad eccezione di quanto previsto al punto e) precedente, per il quale si richiede un numero dei voti pari ai 2/3 dei voti rappresentati al Congresso. Il Congresso Nazionale procede all'elezione di:
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Articolo
9 |
È garante dello Statuto, convoca, presiede personalmente il Congresso Nazionale. In tale sede in caso di impedimento è sostituito da un delegato eletto dal Congresso. Il Presidente del Sindacato convoca, presiede - personalmente o tramite un suo delegato - i Consigli Nazionali di ogni Settore. Presiede il Comitato Centrale dei Medici di Famiglia (vedi art.15) e fa parte del Comitato di Coordinamento Nazionale (vedi art.10), e delle Segreterie Nazionali di ogni Settore. |
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Articolo
10 |
Il Comitato di Coordinamento Nazionale è composto da:
Il Comitato di Coordinamento Nazionale è presieduto dal Segretario Generale Nazionale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia contrattuale o ogni qualvolta ciò si renda opportuno e necessario anche su richiesta motivata di una Segreteria Nazionale di Settore in accordo col Segretario Generale Nazionale. (Vedi art. 3 punto c). Il Comitato di Coordinamento Nazionale si riunisce di norma con frequenza quadrimestrale. Il Comitato di Coordinamento Nazionale è l'organo esecutivo delle linee di politica sindacale stabilite a livello nazionale. |
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Articolo
11 |
Il Segretario Generale Nazionale è il Segretario Nazionale del Settore dei Medici di Famiglia o dell’assistenza primaria. Il Segretario Generale Nazionale assume nella sua persona la rappresentanza globale del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono. Dispone della firma sociale e provvede ad ogni altra incombenza prevista dal precedente articolo 6. Il Segretario Generale Nazionale delega ai Segretari Nazionali del Settore dei Medici di Continuità Assistenziale e di quello dei Medici della Dirigenza Medica Territoriale ed Attività Territoriali Programmate, la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza. Il Segretario Generale Nazionale, comunque, è tenuto a consultare i Segretari Nazionali dei Settori sopra citati in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti nazionali. Per procedere a tale stipula è obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Nazionali dei Settori sopra citati. Il Segretario Nazionale del Settore Medici di Emergenza Sanitaria dispone della firma sociale del Settore con l’obbligo della preventiva consultazione del Segretario Generale Nazionale per gli atti inerenti la politica sanitaria nazionale e la stipula degli accordi e/o contratti nazionali. |
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TITOLO
III |
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Articolo
12 |
Composizione È il massimo organo nazionale deliberante di ogni Settore ed è presieduto dal Presidente del Sindacato o dal suo delegato. È composto da:
Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale del Settore dei Medici di Famiglia, tranne che per la eleggibilità alle cariche della Segreteria Nazionale, gli ex-Presidenti e gli ex-Segretari Generali e Nazionali del Settore con almeno 6 anni consecutivi di Presidenza e di Segreteria Generale o Nazionale della FIMMG. Gli ex-Segretari Nazionali e gli ex-Vice Segretari Nazionali dei Settori FIMMG Continuità Assistenziale, FIMMG Emergenza Sanitaria e FIMMG Medici della Dirigenza Medica Territoriale, con almeno 6 anni consecutivi di carica, godono di analoga prerogativa. Ciò a condizione per tutti di essere ancora iscritti al Sindacato. Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, purché iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto del Consiglio Nazionale di ogni Settore. |
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Articolo
13 |
Criteri operativi Il Consiglio Nazionale di Settore si riunisce su convocazione del Presidente per iniziativa del Segretario Nazionale di Settore o su deliberazione della rispettiva Segreteria Nazionale o, per il Settore della Assistenza Primaria, su deliberazione del Comitato Centrale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali di Settore in regola con le quote. Le votazioni del Consiglio Nazionale di Settore avvengono secondo le stesse modalità previste per il Congresso Nazionale con l'eccezione che singole Sezioni possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale o da rappresentanti di altra Provincia, con la limitazione che ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Nazionale non può avere più di due deleghe mentre il rappresentante regionale può avere la delega di parte o di tutte le Province della propria Regione. Le riunioni del Consiglio Nazionale di Settore sono valide in prima convocazione se presenti la metà più una delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino la metà più uno degli iscritti. La riunione è valida in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino almeno un terzo degli iscritti. |
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Articolo
14 |
Funzioni e prerogative Il Consiglio Nazionale di Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali, è l'organo direttivo, di guida e rappresentanza del Settore del Sindacato. Ad esso è affidata anche l'approvazione dell'adesione di nuove Sezioni di Settore. Il Consiglio Nazionale di Settore:
Il Consiglio Nazionale di Settore quando il Consiglio Direttivo di una Sezione di Settore assuma al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione esterna, posizioni che provochino diffamazione al Sindacato e che comportino il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, dopo aver convocato ed ascoltato i rappresentanti e le parti interessate della suddetta Sezione, potrà attivare le procedure per il commissariamento della Sezione, così come previsto agli articoli 16 e 17, per la procedura adottabile da parte delle Segreterie Nazionali di Settore. |
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Articolo
15 |
È composto dai 39 membri eletti dal Congresso Nazionale e dai Segretari Regionali del Settore. Il Comitato Centrale resta in carica tre anni ed è l'organo di elaborazione e di approfondimento delle linee politiche del Sindacato indicate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale. Qualora uno dei membri eletti al Comitato Centrale sia dimissionario o comunque impossibilitato definitivamente a partecipare alle sedute, verrà sostituito dal candidato primo dei non eletti nella graduatoria delle elezioni per il Comitato Centrale. Il rinnovo per oltre la metà dei membri eletti al Comitato Centrale obbliga ad indire, entro 60 giorni, un Congresso Straordinario per il rinnovo integrale del Comitato Centrale stesso. Il Comitato Centrale, convocato dal Segretario Generale Nazionale e presieduto dal Presidente Nazionale, si riunisce contestualmente al Consiglio Nazionale del settore Medici di Famiglia, del quale i relativi componenti fanno parte ( vedi art. 12) ed ogni qualvolta la Segreteria Nazionale o l’Esecutivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri del Comitato entro 10 giorni dalla richiesta. Le riunioni del Comitato Centrale sono valide con la partecipazione di almeno la metà dei membri più uno. Le sue deliberazioni sono valide a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Nazionale. Non sono ammesse deleghe. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive di un membro del Comitato Centrale, lo stesso Comitato Centrale ne dichiara la decadenza ed il Segretario Nazionale comunica il provvedimento all'interessato e procede alla nomina del primo dei non eletti. Il Comitato Centrale, convocato e presieduto in questa unica occasione dal Presidente Nazionale e indipendentemente dalla convocazione del Consiglio Nazionale del settore Medici di famiglia, entro dieci giorni dalla proclamazione congressuale degli eletti, elegge, fra questi, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i membri dell’Esecutivo Nazionale. I Segretari Regionali in carica non sono eleggibili fra i 39 membri elettivi del Comitato Centrale. Fanno parte di diritto del Comitato Centrale dei Medici di Famiglia i Segretari Nazionali degli altri Settori del Sindacato. Del Comitato Centrale fanno parte, con diritto di voto, il Presidente del Sindacato e coloro che hanno ricoperto l'incarico di Presidente o Segretario Generale del Sindacato per almeno venti anni. Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell’ENPAM e della FNOMCeO, purché iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto del Comitato Centrale. |
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Articolo
16 |
La Segreteria Nazionale del Settore Medici di Famiglia è composta dai membri eletti, a costituire l’Esecutivo Nazionale, - secondo le modalità previste dall’articolo 15 - di cui ai seguenti punti 1, 2 e 3, dal Presidente del Sindacato, dai Segretari Regionali in carica e da coloro che hanno ricoperto l'incarico di Presidente o Segretario Generale del Sindacato per almeno venti anni. L’Esecutivo Nazionale del Settore Medici di Famiglia comprende il Presidente e i seguenti membri elettivi:
Sono eleggibili a tali cariche solo i membri eletti dal Congresso Nazionale a far parte del Comitato Centrale (vedi art. 15). È in facoltà del Segretario Nazionale nominare un suo segretario. È inoltre in facoltà dell’Esecutivo e della Segreteria Nazionale individuare specifici Settori Operativi, che verranno affidati ad uno o più responsabili scelti di norma fra i membri del Comitato Centrale. La Segreteria Nazionale del Settore Medici di Famiglia è l’organo operativo del Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali e alle verifiche a livello del Comitato di Coordinamento Nazionale. (Vedi art.10). Le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del Sindacato, sono assunte dall’Esecutivo Nazionale nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale. Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell’ENPAM e della FNOMCeO, purché iscritti alla FIMMG, sono membri di diritto della Segreteria Nazionale. Partecipano alle sedute della Segreteria i Segretari Nazionali degli altri Settori su invito del Segretario Nazionale del Settore Medici di famiglia. La Segreteria Nazionale del Settore Medici di Famiglia ha facoltà di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle Sezioni Provinciali di Settore. Qualora una Sezione dimostri di essere nella palese incapacità di funzionare (quale, ad esempio, interruzione dei rapporti con gli Organi Direttivi Centrali per oltre sei mesi) la Segreteria Nazionale può nominare un Commissario al fine di esaminare la situazione. Questi avrà poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni della Segreteria Nazionale entro il termine massimo di trenta giorni, prorogabili una volta sola. Trascorso tale termine e non essendosi determinata la regolarizzazione della situazione, il Commissario, riferirà alla Segreteria Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati i fatti e ascoltate le parti interessate, potrà decidere lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina di un Commissario incaricato di indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività e di imparzialità entro il termine massimo di due mesi, a partire dal giorno del ricevimento dell'incarico. Qualora nel Consiglio Direttivo di una Sezione si manifestino dei contrasti tali da determinare una impossibilità a funzionare, o che minaccino in modo evidente la compattezza della Sezione stessa, su richiesta della maggioranza assoluta degli iscritti, la Segreteria Nazionale potrà usare la procedura di cui sopra. |
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Articolo
17 |
I membri nazionali di Settore eletti, per i Settori Medici di Continuità Assistenziale, Medici di Emergenza Sanitaria e Medici della Dirigenza Medica territoriale, dal Congresso Nazionale a far parte del Consiglio Nazionale di Settore ed i Segretari Regionali del Settore, entro 10 giorni dall'avvenuta proclamazione dei membri eletti, sono convocati dal Presidente del Sindacato e procedono alla elezione dell'Esecutivo di Settore composto dal Presidente e dai seguenti membri eletti:
Sono eleggibili a tali cariche solo i membri eletti dal Congresso Nazionale a far parte del Consiglio Nazionale di Settore. Fa parte di diritto della Segreteria Nazionale di Settore il Segretario Generale Nazionale. Ciascun Segretario Nazionale di Settore può invitare alle riunioni della propria Segreteria Nazionale i Segretari Nazionali degli altri Settori. La Segreteria Nazionale di Settore è costituita dai componenti l'Esecutivo di Settore e dai Segretari Regionali in carica dei rispettivi Settori, dal Presidente del Sindacato e dal Presidente in carica della Società Italiana di Medicina Generale purché iscritto alla FIMMG. È in facoltà della Segreteria Nazionale di Settore individuare specifici Settori Operativi che verranno affidati ad uno o più responsabili di Settore che possono essere membri del Consiglio Nazionale di Settore o membri cooptati per particolare competenza tecnica. È in facoltà del Segretario Nazionale di Settore nominare un Segretario alla Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale di Settore è l'organo operativo del Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali e alle verifiche a livello del Comitato di Coordinamento Nazionale (Vedi art.10). Le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del Sindacato sono assunte dall'Esecutivo di Settore nell'ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale di Settore. L'Esecutivo Nazionale dei Settori Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e Medici della Dirigenza Medica Territoriale ha facoltà di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle rispettive Sezioni Provinciali di Settore. Qualora una Sezione dimostri di essere nella palese incapacità di funzionare (quale, ad esempio, interruzione dei rapporti con gli Organi Direttivi Centrali per oltre sei mesi) l'Esecutivo Nazionale può nominare un Commissario al fine di esaminare la situazione. Questi avrà poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni della Segreteria Nazionale entro il termine massimo di trenta giorni, prorogabili una volta sola. Trascorso tale termine e non essendosi determinata la regolarizzazione della situazione, il Commissario, riferirà alla Segretaria Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati i fatti e ascoltate le parti interessate, potrà decidere lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione e la nomina di un Commissario incaricato di indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività e di imparzialità entro il termine massimo di due mesi, a partire dal giorno del ricevimento dell'incarico. Qualora nel Consiglio Direttivo di una Sezione si manifestino dei contrasti tali da determinare una impossibilità a funzionare, o che minaccino in modo evidente la compattezza della Sezione stessa, su richiesta della maggioranza assoluta degli iscritti, la Segreteria Nazionale potrà usare la procedura di cui sopra. |
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Articolo
18 |
Il Segretario Nazionale di Settore assume nella sua persona la rappresentanza del Settore della FIMMG e coordina l'attività della Segreteria Nazionale di Settore. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Segretario Nazionale di Settore, cui il Segretario Nazionale di Settore può delegare di volta in volta parte delle sue funzioni. Il Segretario Nazionale di Settore dispone della firma sociale secondo quanto previsto all’art.11. |
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Articolo
19 |
I Segretari con specifiche funzioni assumono rispettivamente la responsabilità degli incarichi individuati all'art. 16 per i Medici di Assistenza Primaria e all'art. 17 per i Medici di Continuità Assistenziale, i Medici di Emergenza Sanitaria e i Medici della Dirigenza Medica Territoriale. Il Segretario Amministrativo assume le funzioni di Tesoriere ed amministra i fondi ed il patrimonio del Settore del Sindacato ed è responsabile della cassa; provvede alla riscossione delle entrate dovute ed è responsabile dei pagamenti e della loro legittimità. Predispone il rendiconto consuntivo annuale e propone al Consiglio Nazionale di Settore gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'anno successivo. |
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Articolo
20 |
È costituito per ogni Settore da tre membri eletti dal Congresso Nazionale a norma dell'art. 8. Compito dei Revisori dei Conti di Settore è la verifica della regolarità finanziaria dell'amministrazione del Settore del Sindacato ed il controllo della contabilità: verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione finanziaria del Settore del Sindacato. Redigono la relazione sull'esame del conto consuntivo entro 15 giorni dalla data di trasmissione. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Collegio, il Consiglio Nazionale di Settore ne dichiara la decadenza e procede alla nomina del primo dei non eletti per il Collegio. |
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Articolo
21 |
È eletto dal Congresso Nazionale e si compone di 7 membri. Entro 8 giorni dalla sua elezione il Collegio dei Probiviri di Settore eleggerà nel suo seno il Presidente ed il Segretario. Il Collegio dei Probiviri di Settore è chiamato ad esaminare ed a giudicare gli atti di indisciplina nei confronti del Sindacato eventualmente commessi dagli iscritti componenti le Segreterie Nazionali, il Comitato Centrale, i Consigli Nazionali, le Segreterie e i Consigli Regionali e dagli iscritti che ricoprono la carica di Segretario, Vice Segretario e Tesoriere nelle Segreterie provinciali dei rispettivi settori, e stabilisce le relative sanzioni. Le sanzioni comminabili sono: biasimo scritto, destituzione dalla carica, sospensione da uno a sei mesi dalla facoltà di esercizio di iscritto, espulsione dal Sindacato. Esamina inoltre i ricorsi avverso ad eventuali provvedimenti disciplinari provinciali, la cui efficacia rimane sospesa fino alla valutazione conclusiva del ricorso. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Collegio, il Consiglio Nazionale di Settore ne dichiara la decadenza e procede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti per il Collegio. |
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Articolo
22 |
Tutte le cariche durano tre anni. Tre assenze consecutive e ingiustificate comportano la decadenza da qualsiasi carica elettiva. |
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Articolo
23 |
Entro il primo trimestre di ogni anno le Sezioni Provinciali di Settore sono tenute a versare la loro quota alla Tesoreria Nazionale di Settore e a disporre l'elenco nominativo degli iscritti. Le Sezioni Provinciali di Settore che non sono in grado di versare l'intera quota entro il primo trimestre potranno ottenere dalla Segreteria Nazionale di Settore la concessione del pagamento rateale dimostrando che i contributi provinciali vengono riscossi ratealmente. La Segreteria Nazionale di Settore concederà la stessa rateazione vigente nelle contribuzioni provinciali. Le Sezioni Provinciali di Settore morose anche per un solo anno nel triennio non hanno diritto al voto nelle assisi nazionali e regionali. |
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Dichiarazione a Verbale |
Si dichiara che la FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale - è la denominazione aggiornata del Sindacato, della precedente denominazione FIMM - Federazione Italiana Medici Mutualisti -, per adeguamento all'entrata in vigore della Legge di Riforma Sanitaria nº 833 del 23-12-1978, dopo le modifiche statutarie approvate dal 29º Congresso Nazionale Straordinario del 9-11 novembre 1979 a Roma e dopo le modifiche statutarie approvate dal 53° Congresso Nazionale del 3-7 ottobre 2001 a Villasimius (CA). |
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SECONDA PARTE |
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TITOLO
IV |
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Articolo
24 |
Gli Organi periferici federativi della FIMMG sono:
Gli organi periferici di Settore della FIMMG sono articolati in:
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La Federazione Regionale Fimmg |
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Articolo
25 |
Il
Segretario Generale Regionale è il Segretario regionale del Settore dei
Medici di Famiglia o della assistenza primaria. Il Segretario Generale
Regionale assume nella sua persona la rappresentanza globale del Sindacato
e di tutti i Settori che lo compongono. Dispone della firma sociale.
Il
Segretario Generale Regionale delega ai Segretari Regionali del settore
dei Medici della Continuità Assistenziale e di quello dei Medici della
Dirigenza Medica Territoriale ed attività territoriali programmate, la
firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza.
Il
Segretario Generale Regionale, comunque, è tenuto a consultare i
Segretari Regionali dei Settori sopra citati in occasione della stipula di
accordi convenzionali e/o contratti regionali. Per procedere a tale
stipula è obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Regionali
dei Settori sopra citati. Il
Segretario Regionale del Settore Medici di Emergenza Sanitaria dispone
della firma sociale del Settore con l'obbligo della preventiva
consultazione del Segretario Generale Regionale per gli atti inerenti la
politica sanitaria regionale e la stipula degli accordi e/o contratti
regionali. |
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Articolo
26 |
Il Comitato di Coordinamento Regionale è composto da:
Il Comitato di Coordinamento Regionale è presieduto dal Segretario Generale Regionale, che lo convoca per affrontare congiuntamente i problemi di comune interesse con particolare riguardo alla materia contrattuale o ogni qualvolta ciò si renda opportuno e necessario o anche su richiesta motivata di una Segreteria regionale di Settore in accordo con il Segretario Generale Regionale. Il Comitato di Coordinamento regionale è l’organo esecutivo delle linee di politica sindacale stabilite a livello regionale. |
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Organi Regionali di Settore |
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Articolo
27 |
L'Assemblea Regionale di Settore è costituita dai Segretari e Vice Segretari Provinciali o loro delegati purché membri del Consiglio Provinciale, dai Fiduciari ASL, dai responsabili di Distretto e dai membri del Consiglio Regionale. Cura l'informazione sullo stato di attuazione degli accordi a livello regionale. Si riunisce su convocazione del Segretario Regionale ed in seduta straordinaria sempre su convocazione del Segretario Regionale o su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Regionale o di un terzo dei membri dell'Assemblea. L’Assemblea Regionale delibera sulle modifiche dello Statuto Regionale che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all’art. 5 della prima parte del presente Statuto. |
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Articolo
28 |
Il Consiglio Regionale di Settore è espressione delle Sezioni Provinciali. Esso è composto da:
Ogni triennio il Segretario Regionale di Settore, su indicazione del Consiglio Regionale, comunicherà a ciascuna Sezione Provinciale il numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovrà designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale di Settore. L'indicazione di cui sopra avverrà seguendo i sotto elencati criteri:
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