Regolamento Amministrativo come previsto ex art. 19, n. 10 dello Statuto FIMMG



CAPO 1 - QUOTE ED ELENCHI DEGLI ISCRITTI


Art. 1 Le Sezioni Provinciali, entro il primo trimestre di ogni anno sono tenute a predisporre l’elenco nominativo degli iscritti ed a trasmetterlo alla Segreteria Amministrativa Nazionale Generale.

Art. 2 Le Sezioni Provinciali di Settore, in analogia con quanto previsto all’articolo precedente, entro il primo trimestre di ogni anno sono tenute a predisporre l’elenco nominativo degli iscritti ed a trasmetterlo alla Segreteria Amministrativa Nazionale di Settore.

Art. 3 Sono esonerate dagli obblighi previsti ai precedenti articoli 1 e 2 le Sezioni Provinciali e le Sezioni Provinciali di Settore che usano il programma FIMMGest per la gestione anagrafica degli Iscritti, a condizione che abbiano costantemente aggiornato il programma stesso.

Art. 4 Le Sezioni Provinciali che intendano avvalersi della facoltà di versamento della quota associativa secondo quanto previsto dall’art. 19, n. 3 lett. b), dovranno accompagnare idonea documentazione probatoria, attestante la correttezza del prelievo della quota.

Art. 5 Viene ritenuta idonea la documentazione probatoria che attesti:
  1. Per l’Assistenza Primaria, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il numero complessivo dei cittadini da loro assistiti
  2. Per la Continuità Assistenziale, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il complessivo monte ore mensile.
  3. Per l’Emergenza Sanitaria, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il complessivo monte ore mensile.
  4. Per la Dirigenza Medica Territoriale, il numero dei Medici Iscritti alla FIMMG ed il complessivo monte ore mensile.
Art. 6 La contribuzione percentuale alle spese generali del Sindacato, da parte dei Settori Nazionali, prevista dall’art. 19 n. 7 dello Statuto FIMMG, verrà concertata e verificata, tra il Segretario Amministrativo Nazionale Generale e i Segretari Nazionali dei Settori, annualmente entro il 30 giugno.

Art. 7 La Segreteria Amministrava Nazionale Generale ha facoltà di effettuare controlli presso le Segreterie Provinciali Generali, le Segreterie Amministrative Nazionali dei Settori e le singole ASL per verificare la corretta applicazione delle norme contenute nello Statuto FIMMG e nel presente regolamento.

CAPO 2 – MODALITA’ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO PERCENTUALE NAZIONALE


Art. 8 L’entità del contributo percentuale, previsto dall’art. 19 dello Statuto FIMMG, è pari al 2 (due) per mille.

Art. 9 Il contributo percentuale determinato dall’articolo precedente del presente regolamento va calcolato mensilmente:
  1. Per i medici di Assistenza primaria, su un dodicesimo del compenso forfetario annuo di cui all’art. 59 lettera A 1 dell’ACN.
  2. Per i medici di Continuità Assistenziale, sul compenso orario mensile di cui all’art. 72 Comma 1 dell’ACN.
  3. Per i medicina della Medicina dei Servizi Territoriali, sul compenso orario mensile di cui all’art. 85 Comma 1 dell’ACN.
  4. Per i medici di Emergenza Territoriale, sul compenso orario mensile di cui all’art. 98 Comma 1 dell’ACN.
  5. Tali importi saranno automaticamente aggiornati come previsto dai rinnovi convenzionali.


CAPO 3 – DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DEI MEDICI ISCRITTI ALLA FIMMG


Art. 10 Le Sezioni Provinciali Generali che intendono usufruire del numero supplementare di voti previsto dall’art. 8, n. 6 dello Statuto FIMMG, dovranno documentare, con i dati forniti dalle ASL o dalla Regione, di avere un numero d’iscritti superiore al 50% dei medici convenzionati risultanti dal dato ministeriale.

Art. 11 I Settori Nazionali che intendono usufruire del numero supplementare di voti previsto dall’art. 8, n. 7 dello Statuto FIMMG, dovranno documentare di avere un numero d’iscritti superiore al 50% dei medici risultanti dal dato ministeriale.

Art. 12 Il Segretario Amministrativo Nazionale avrà cura, al fine di determinare la media degli iscritti prevista dall’art. 8 n. 8 dello Statuto FIMMG, di richiedere la adeguata documentazione prevista nel presente regolamento a quelle Sezioni o a quei Settori che negli ultimi quattro anni non l’avessero già presentata.

CAPO 4 - LA COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO CONSUNTIVO


Art. 13 I Settori Nazionali e le Sezioni Provinciali hanno l’obbligo di inviare alla Segreteria Amministrativa Generale Nazionale, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 28 n. 4, 32 n. 5 e 41 n. 4 dello Statuto FIMMG, l’estratto del verbale della riunione in cui è stato approvato il rendiconto consuntivo; in mancanza, dovrà comunque essere inviata una dichiarazione dell’avvenuta approvazione dello stesso a firma del Segretario e del Tesoriere.

CAPO 5 – ISCRIZIONE ALLA FIMMG


L’iscrizione alla FIMMG, come previsto dall’art. 3 n. 5 dello Statuto, si acquisisce, previa deliberazione del Consiglio Provinciale competente (Art. 38 n. 6 e art. 50 n. 5 dello Statuto), utilizzando la apposita scheda di autorizzazione alla trattenuta della quota associativa.

L’acquisizione dei diritti sociali sarà operante dal momento della delibera del Consiglio.

Sarà compito delle Sezioni Provinciali competenti provvedere alla corretta attribuzione delle trattenute sindacali operate ai singoli Settori di competenza.

Approvato all’unanimità dal Consiglio Nazionale Generale

Roma 17 settembre 2005