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(aliquota modulare), scadenza 31 gennaio
Contributi previdenziali su base volontaria (aliquota modulare), scadenza 31 gennaio
Caro iscritto,
La commissione ti ricorda che il 31 gennaio p.v. scadrà il termine annuale per richiedere alla propria Asl/Asp la modifica o, se non lo si è fatto nell'anno precedente, l'attivazione dell’aliquota modulare, quota contributiva previdenziale a proprio carico, variabile dall'1% al 5%, che consente di poter aumentare la propria pensione.
L’istituto è stato introdotto con il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 29 luglio 2009.
La misura implica il versamento volontario di una quota contributiva aggiuntiva che consentirà di percepire una quota di pensione ulteriore.
La possibilità riguarda i medici appartenenti alle categorie professionali dell’assistenza primaria, della continuità assistenziale e dell’emergenza sanitaria territoriale.
Sarà compito della Azienda, recepita la richiesta del Medico, versare all'ENPAM la quota contributiva aggiuntiva nella percentuale che il medico stesso ha scelto.
La richiesta della contribuzione aggiuntiva, o la variazione della percentuale scelta in precedenza, può essere effettuata solo una volta l’anno entro il 31 gennaio.
La richiesta deve essere inviata a tutte le Aziende, se diverse, con le quali il medico ha in atto un rapporto convenzionale.
In assenza di comunicazioni di variazioni, da effettuarsi entro il 31 gennaio, l’aliquota resta confermata anche per gli anni successivi.
Si ribadisce quindi che, chi ha già presentato istanza negli anni precedenti e non vuole variare la percentuale non deve presentare alcuna domanda.
Tutte le comunicazioni inviate alle Aziende Sanitarie di competenza è consigliabile inviarle in copia alla Fondazione E.N.P.A.M.:
- a mezzo fax: 06.48294922
- per posta (RACCOMANDATA A/R):
Fondazione E.N.P.A.M.
Dipartimento della Previdenza
Servizio Contributi e Attività Ispettiva
Ufficio Riscossione Fondi Speciali
Piazza Vittorio Emanuele II, 78
00185 Roma
allegando la ricevuta della Raccomandata di invio alla Azienda o, se consegnata a mano, il numero di protocollo di registrazione.
I versamenti facoltativi alle gestioni pensionistiche obbligatorie sono INTEGRALMENTE deducibili dal reddito imponibile e non vi è alcun divieto di cumulo, per la deducibilità fiscale, tra questi versamenti ed i contributi versati alle forme previdenziali complementari.
Al link seguente è disponibile il modello predisposto dall'E.N.P.A.M. per la richiesta alle Aziende Sanitarie.
Cordiali saluti,
La Commissione Assi.Pre.'