Articolo 28 - Consiglio Regionale Generale Compiti e funzioni
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 28 - Consiglio Regionale Generale Compiti e funzioni
1. Il Consiglio Regionale è organo direttivo della Federazione Regionale del Sindacato con funzioni di elaborazione e proposta della politica sindacale regionale in favore di tutte le aree funzionali rappresentate dalla FIMMG. Svolge il proprio compito specie nelle fasi di contrattazione e stipula degli accordi demandati dall'ACN e, a salvaguardia dell'applicazione della normativa convenzionale, vigila sulla sua corretta ed univoca interpretazione in coerenza con le linee programmatiche nazionali ed a tutela di tutte le aree funzionali.
2. Il Consiglio Regionale, di norma, ha sede coincidente con la città in cui è costituito l'Assessorato regionale alla Sanità; è presieduto dal Segretario Regionale Generale e da questi è convocato con cadenza almeno bimestrale.
3. Il Consiglio Regionale:
a) coordina le iniziative sindacali nazionali e provinciali a livello regionale;
b) designa i rappresentanti in seno agli Organi Istituzionali Regionali;
c) intrattiene i rapporti con la Regione per quanto attiene le iniziative o le attività in materia sanitaria, compresa la Formazione Specifica in Medicina Generale, e con la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici;
d) designa, d'intesa con l'Esecutivo Nazionale i candidati regionali in tutti gli organi elettivi per la Medicina Generale previsti dallo Statuto dell'ENPAM;
e) approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi preventivi di spesa annuali;
f) cura l'informazione della categoria anche attraverso l'attività editrice degli organi di comunicazione periodici ufficiali della Federazione Regionale, dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze, e di cui il Consiglio Regionale nomina il direttore responsabile.
g) delibera le modifiche dello Statuto Regionale da sottoporre all'approvazione della Segreteria Nazionale, in base agli artt. 48 e 13, comma 2, lettera b), del presente Statuto.
h) elegge tre Revisori dei Conti e due supplenti designati fra i componenti dei Consigli direttivi provinciali generali che ricoprano la carica di revisori provinciali.