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Comunicato Commissione Fisco
Assoggettabilità ad IVA delle certificazioni per l’ammissione in case di cura/riposo e delle certificazioni per infortunio sul posto di lavoro o per continuazione di malattia da infortunio professionale che, in assenza di convenzione con l’INAIL, il MMG rilascia a pagamento
Sono pervenute alla scrivente Commissione Fisco alcune richieste di chiarimenti in merito all’applicazione dell’IVA per le prestazioni professionali, a pagamento, rese dai Medici di Medicina Generale.
Nello specifico, è stato richiesto l’assoggettamento ad IVA:
- dei certificati per l’ammissione in case di cura/riposo e
- delle certificazioni per infortunio sul posto di lavoro o per continuazione di malattia da infortunio professionale che, in assenza di convenzione con l’INAIL, il MMG rilascia a pagamento.
Ciò premesso, la Commissione Fisco rende noto che la Corte di Giustizia ha precisato che ad essere esentate dall’IVA sono esclusivamente le prestazioni mediche dirette alla diagnosi, alla cura e, nella misura possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute – cfr. cause 307/01 e 212/01.
Rientrano, altresì, nell’ambito di esenzione IVA le prestazioni effettuate ai fini profilattici essendo dirette alla riduzione del costo delle spese sanitarie e rendere pertanto le cure mediche accessibili ai singoli.
In sostanza, secondo il convincimento dell’organo di giustizia comunitario, possono fruire dell’esenzione in quanto finalizzati alla tutela della salute:
TIPO DI PRESTAZIONE MEDICA |
ESENZIONE |
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SI |
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SI | |||||
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SI | |||||
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NO | |||||
Le prestazioni mediche dirette a stabilire con analisi biologiche le affinita’ genetiche di individui |
NO |
Nel solco tracciato dalla Suprema Corte di Giustizia, l’Agenzia delle Entrate – Circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E - proprio con riferimento alle certificazioni rilasciate dai medici di famiglia, ha chiarito che le prestazioni “senza corrispettivo”, che il MMG è obbligato a rendere per legge, sono esentate da IVA per carenza del presupposto impositivo.
Per le prestazioni rese dietro pagamento di un corrispettivo, invece, occorrerà valutare la prestazione resa con particolare riferimento alla circostanza:
- che siano funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intese anche come prevenzione;
- che si tratti di prestazioni di tipo peritale, cioè volte a riconoscere lo status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo ovvero al diritto ad un beneficio amministrativo o economico.
Alla luce delle suesposte considerazioni, è possibile rappresentare quanto segue:
TIPO DI PRESTAZIONE MEDICA |
ESENZIONE |
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SI |
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SI | |||||
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SI | |||||
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SI | |||||
Certificazione per assegno di invalidita’ o pensione di invalidita’ ordinaria |
NO | |||||
Certificazione di idoneita’ a svolgere generica attivita’ lavorativa |
NO | |||||
Certificazioni peritali per infortunio redatte su modello specifico |
NO | |||||
Certificazioni per riconoscimento di invalidita’ civile |
NO |
Al di fuori delle ipotesi sopra elencate, per usufruire dell’esenzione da IVA è necessario che sulla certificazione rilasciata dal medico sia riportata la finalità principale “di tutela della salute”.
In difetto di tale dichiarazione, le certificazioni dovranno essere assoggettate ad IVA atteso che le esenzioni di cui all’art. 10 , n. 18) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rappresentando una deroga al principio generale dell’assoggettamento ad IVA delle prestazioni rese a titolo oneroso da un soggetto passivo, devono essere interpretate restrittivamente.
Ciò premesso, ed avuto riguardo ai quesiti presentati, si precisa che:
- le certificazioni per infortunio sul posto di lavoro o per continuazione di malattia da infortunio professionale che, in assenza di convenzione con l’INAIL, il MMG rilascia a pagamento, sono esentate dall’IVA trattandosi di prestazioni mediche aventi una finalità terapeutica o di prevenzione;
- le certificazioni per l’ammissione in case di riposo, invece, non essendo riconducibili in alcuna delle fattispecie sopra elencate, fruiscono dell’esenzione a condizione che sulla medesima certificazione sia riportata la dicitura “di tutela della salute”.
Commissione Fisco FIMMG