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Anomalie ISA e Tutele per MMG
Analogamente a quanto avvenuto nel provvedimento varato a luglio scorso, in cui venivano stabilite le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA per il triennio precedente, con un ulteriore provvedimento, pubblicato nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA per il triennio 2017– 2019. In presenza di tali anomalie, viene recapitata nel cassetto fiscale del contribuente interessato un’apposita comunicazione, nella quale si invita a valutare la correttezza dei dati inseriti, ed a comportarsi conseguentemente. In relazione alla posizione fiscale del MMG le casistiche da cui possono originare le anomalie sono le seguenti:
• soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in Modello REDDITI e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro; si tratta di soggetti che quindi hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e Modello REDDITI;
• soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA indicando nel modello REDDITI “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”;
• soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU del periodo;
• soggetti che operano in forma individuale che hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU del periodo;
• professionisti che hanno indicato nel quadro G del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (G01) e il volume d’affari (G16) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU del periodo.
Le eventuali comunicazioni di anomalia sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, e trasmesse via Entratel anche all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. Per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia Entrate, viene visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato un messaggio di posta elettronica e/o tramite SMS, con cui si comunica il deposito della comunicazione presso il Cassetto fiscale. Per i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione per la trasmissione delle comunicazione all’intermediario, né risultano abilitati ai servizi Entratel/Fisconline, non resta quindi che accedere periodicamente al Cassetto fiscale al fine di visualizzare le eventuali anomalie agli ISA riscontrate dall’Agenzia. A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate (che consente di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità). Anche tali risposte, inviate direttamente o tramite l’intermediario, saranno rese disponibili nel cassetto fiscale. Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione. In quest’ultimo caso andrà applicata la sanzione fissa di € 250, trattandosi di errata modalità di compilazione della dichiarazione (che non ha inciso sulla determinazione dell’imposta); occorrerà poi prestare attenzione ai riflessi della modifica sull’esito degli importi Studi di settore o punteggio Isa, anche in ragione dell’eventuale regime premiale applicato.
Commissione Fisco FIMMG