ORGANIZZAZIONE PERSONALE DI STUDIO
ORGANIZZAZIONE PERSONALE DI STUDIO
sinossi
Con l’aumento esponenziale sia del numero degli assistiti per medico sia dei fabbisogni di salute e delle prestazioni sanitarie a cura della Medicina Generale, la professione del MMG non può più fare a meno del Personale di Studio, il cui impiego aumenta la qualità del servizio offerto al cittadino, oltre che a distribuire in modo più appropriato le competenze di tipo burocratico (ad es. impegnative, piani terapeutici), e di tipo infermieristico (ad es. vaccinazioni, medicazioni).
Nell’ACN del 1981 all’articolo 34 comma 2 viene stabilito che sia previsto un “rimborso spese forfettario per ogni altro strumento utile allo svolgimento della attività in favore degli assistiti”, mentre nell’ACN del 1984 Art. 34 comma B si parla di “concorso nelle spese di produzione del reddito”.
In un passaggio dell’ACN del 1987 che riguarda la domiciliarità, precisamente all’art. 19 che riguarda i compiti del MMG, al comma C viene prevista l’assistenza integrata multi-professionale: “l'assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili al fine di fornire ad essi atti medici integrati con l'assistenza specialistica e paramedica in stretto collegamento, se necessario, con l'assistenza di tipo sociale.”
A partire dal 1990 (Art 41 – Trattamento economico) e via via fino agli anni 2000 inizia a comparire una vera e propria “indennità di collaboratore di studio medico” e di “incentivo per personale di collaborazione”, con una quota variabile che aumenta in base al numero degli assistiti in carico al medico, ma con una percentuale sempre più importante nei vari Accordi.
Si arriva infine agli ACN 2005 e 2009, dove le indennità vengono inserite nelle sezioni della quota B variabile (in base al numero di assistiti), lettera B dell’articolo 59, che riguarda il trattamento economico del MMG: “quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e standard erogativi ed organizzativi”.
Per il collaboratore di studio professionale: “assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, è corrisposta, a partire dal 01.01.2005, un’indennità annua nella misura di Euro 3,50 per assistito in carico.”
Per l’infermiere professionale: “assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria, fornito da società, cooperative o associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, è corrisposta, a partire dal 01.01.2005, un’indennità annua nella misura di Euro 4,00 per assistito in carico.”
Con gli articoli 26 bis e ter dell’ACN 2009 che prevedono le AFT e UCCP, il personale di studio viene legittimato come parte integrante dell’organizzazione della Medicina Generale.
REVISIONE ACN DAL 1978 AL 2009
ACN 1978:
- Nessuno
Accordo Integrativo 1979:
- Nessuno
DPR 1981:
- Art. 34, comma 2 – “rimborso spese forfettario per ogni altro strumento utile allo svolgimento della attività in favore degli assistiti”
DPR 1984:
- Art. 34, comma b – concorso nelle spese di produzione del reddito
DPR 1987:
- Art. 19 – compiti del MMG – comma C - “atti medici integrati con assistenza specialistica, paramedica e sociale”
- Art. 41, comma E - concorso nelle spese per la produzione del reddito
DPR 1990:
- Art. 19 – compiti del MMG – comma 2 C (invariato rispetto a 87)
- Art. 41 - trattamento economico:
- comma E (invariato rispetto a 87)
- punto 1 comma N – “indennità di collaboratore di studio medico” - Art. 44, comma 3 – incentivi per il miglioramento della qualità delle prestazioni – “incentivo per personale di collaborazione”
ACN 1996:
- Art. 45, punto 2, comma E - (invariato rispetto a 90)
- Art. 45, punto 3, comma L - “indennità di collaboratore di studio medico”
DPR 2000:
- Dichiarazione preliminare – pagina 4 lettera G
- Art. 45 – trattamento economico punto 1
-comma A3 numero 1 – Concorso nelle spese per l’erogazione delle prestazioni del servizio sanitario
-comma B4 – indennità di collaboratore di studio medico
-comma B5 – indennità di personale infermieristico
- Art. 59 – trattamento economico
LETTERA B – quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e standard erogativi ed organizzativi
ACN 2009:
- Art. 26bis - Aggregazione Funzione Territoriale della Medicina Generale
- Art. 26ter - Requisiti e funzioni minime dell’Unità Complessa delle Cure Primarie
- Art. 59 - trattamento economico
LETTERA B – quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e standard erogativi ed organizzativi