Articolo 27 - Il Consiglio Regionale Generale - Composizione
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 27 - Il Consiglio Regionale Generale - Composizione
1. Il Consiglio Regionale Generale è espressione delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori.
È composto da:
• 7 Consiglieri se il numero delle Sezioni Generali Provinciali della Regione non supera le 3;
• 11 Consiglieri se il numero delle Sezioni Generali Provinciali della Regione è tra 4 e 5;
• 15 Consiglieri se il numero delle Sezioni Generali Provinciali della Regione è tra 6 e 8;
• 21 Consiglieri se il numero delle Sezioni Generali Provinciali della Regione è 9 o superiore.
La composizione numerica di cui sopra è riferita ai Consiglieri di cui alla lettera c) del presente comma. Il Consiglio Regionale Generale è costituito da:
a) Il Presidente regionale, che non ha diritto di voto e non incide sul quorum costitutivo.
b) L'Esecutivo Generale Regionale eletto dai componenti il Consiglio Regionale secondo modalità e criteri previsti dallo Statuto (art. 29 comma 1) e dal Regolamento (art. 22, comma 8, Reg.).
c) I Consiglieri Regionali designati, attraverso una specifica delibera, dai Consigli Provinciali Generali tra i propri componenti ed in numero proporzionale agli iscritti nelle rispettive Sezioni Provinciali Generali.
d) Il Segretario Regionale di Settore articolato in Sezioni Provinciali.
2. I Segretari dei Settori della Regione articolati in Sezioni regionali e i Segretari zonali, sono ammessi a partecipare alle sedute con diritto di voto esercitabile unicamente nelle delibere riguardanti materie coinvolgenti il Settore rappresentato.
3. Gli iscritti della regione eletti a cariche nazionali partecipano al Consiglio senza diritto di voto.
4. I rappresentanti di cui al comma 2, nelle materie in cui non sono ammessi al voto, ed al comma 3 non sono computabili ai fini del quorum costitutivo del Consiglio.
5. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (art. 22, Reg.).
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