ART. 31 – RUOLO UNICO DEL MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA (1)
- Dall’entrata in vigore del presente Accordo i medici già titolari di incarico di:
a) Assistenza Primaria;
b) Continuità Assistenziale;
assumono la denominazione di medici del ruolo unico di assistenza primaria. - Il ruolo unico di assistenza primaria di cui D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 prevede che i medici del ruolo unico di assistenza primaria svolgano attività professionale a ciclo di scelta e/o su base oraria, operando nelle AFT e nelle forme organizzative multiprofessionali (UCCP) come disciplinato dal presente Accordo.
- Ai medici del ruolo unico di assistenza primaria operanti a rapporto orario a tempo indeterminato nelle AFT è consentita l’iscrizione negli elenchi di scelta a seguito del conferimento di incarico secondo le procedure di cui all’articolo 34. Ai medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta operanti a tempo indeterminato nelle AFT è consentita l’attribuzione di incarico orario secondo le procedure di cui all’articolo 34.
- All’entrata in vigore del presente Accordo i medici già titolari di concomitanti incarichi di cui al comma 1, lettere a) e b) confluiscono nel ruolo unico dell’Azienda dove svolgono attività a ciclo di scelta. Resta in capo alle singole Aziende la gestione dei distinti incarichi convenzionali; (2)
(1) I commi 1 e 4 paiono applicabili fin dall’entrata in vigore dell’ACN. È quindi possibile un cambiamento nella terminologia utilizzata sia nel conferimento dei nuovi incarichi che nella descrizioni di quelli già in essere. Di fatto non si modifica nulla nella sostanza fino all’adozione dei nuovi AIR. I commi 2 e 3 rimandano infatti alla avvenuta realizzazione di AFT e UCCP.
(2) Chi svolge attività a ciclo di scelta e oraria in due ASL diverse, potrà proseguire le due diverse attività, gestite dalle rispettive Aziende. Il medico sarà però definito a Ruolo Unico laddove svolge l’attività a ciclo di scelta. In caso di carenza oraria, il medico a ciclo di scelta potrà trasferire l’incarico orario ove esercita a ciclo di scelta secondo le procedure di cui all’articolo 32, comma 8, lettera B, paragrafo III.
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