ART. 75 - TRATTAMENTO ECONOMICO
- Per l'attività svolta ai sensi del presente Capo è corrisposto un compenso orario pari ad Euro 23,39, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda. Tale quota oraria è negoziata a livello nazionale.
- È inoltre corrisposta una ulteriore quota oraria derivante dalle risorse messe a disposizione delle Regioni dall’ACN 8 luglio 2010, pari ad Euro 0,26 per ciascuna ora di incarico, definita a livello nazionale e negoziata a livello regionale. Tali risorse sono per ciascun anno preventivamente decurtate delle risorse necessarie al finanziamento disposto ai sensi dell'articolo 71, comma 8 del presente Accordo.
- Gli Accordi regionali regolamentano le attività di cui al presente capo, in relazione ai compiti di cui all’articolo 71 del presente Accordo e alla complessità della struttura penitenziaria, nell’ambito delle risorse determinate a livello regionale.
- Per i contributi previdenziali ed assicurativi si applicano le disposizioni previste per il medico di del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria di cui all’articolo 48 del presente Accordo.
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