ART. 34 – PROCEDURE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCARICHI (1)
- Entro la fine di marzo di ogni anno ciascuna Regione, o il soggetto da questa individuato, pubblica sul Bollettino Ufficiale l’elenco degli incarichi vacanti di medico del ruolo unico di assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 32.
- In sede di pubblicazione degli incarichi, fermo restando l’ambito di iscrizione negli elenchi di scelta del medico, l’Azienda può indicare la zona in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale.
- L’indicazione di cui al comma precedente costituisce vincolo alla apertura di uno studio nella zona indicata, vincolo che si protrae per un periodo di anni 3 (tre) dall’iscrizione nell’elenco, trascorso il quale il medico può chiedere all’Azienda di rimuovere tale vincolo, in caso di pubblicazione di una nuova zona carente nel medesimo ambito territoriale. Al momento del rilevamento della zona carente, l’Azienda, sentito il medico interessato, indica la sede lasciata vacante come sede di pubblicazione della nuova zona carente. Lo spostamento dello studio può avvenire esclusivamente con l’inizio dell’attività convenzionale del nuovo inserito.
- Gli aspiranti, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, domanda di assegnazione, con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, per uno o più incarichi vacanti.
- Possono concorrere al conferimento degli incarichi:
a) per trasferimento:
i) relativamente ad incarichi di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico a ciclo di scelta iscritti da almeno due anni in un elenco della Regione che pubblica l'avviso e quelli iscritti in un elenco di altra Regione da almeno quattro anni, che al momento di attribuzione dell’incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per l’attività del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria. Ai fini del computo del suddetto requisito è valutata la titolarità di incarico di assistenza primaria ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. Il trasferimento può avvenire anche in caso di disponibilità di un solo incarico;
ii) relativamente ad incarichi di ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria, i medici titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico ad attività oraria da almeno 2 anni in un’Azienda della Regione che pubblica l'avviso e quelli titolari in un’Azienda di altra Regione da almeno 3 anni che al momento di attribuzione dell’incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta con un carico inferiore a 650 assistiti. Ai fini del computo del suddetto requisito è valutata la titolarità di incarico di continuità assistenziale ai sensi dell’ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza della metà degli incarichi disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso;
c) i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale, autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 4. - I medici già titolari d’incarico del ruolo unico di assistenza primaria a tempo indeterminato possono concorrere all’assegnazione solo per trasferimento (2).
- I medici di cui al comma 5, lettera a), punto i), sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta / assistenza primaria, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 22, comma 1. I medici di cui al comma 5, lettera a), punto ii) sono graduati in base all'anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria / continuità assistenziale, detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 22, comma 1.
- I medici di cui al comma 5, lettera b), sono graduati nell’ordine risultante dai seguenti criteri:
a) punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’articolo 19;
b) punti 5 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente (per attività a ciclo di scelta) o nell’Azienda nella quale è vacante l’incarico ad attività oraria per il quale concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico;
c) punti 20 ai medici residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico. - I medici di cui al comma 5, lettera c), sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea.
- In caso di pari posizione in graduatoria, i medici di cui al comma 5, lettere a) e b), sono graduati nell’ordine della minore età, del voto di laurea e della anzianità di laurea.
- Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vacanti sono formulate sulla base dell’anzianità, dei relativi punteggi e criteri indicati, con la precisazione, per ciascun nominativo, degli incarichi per cui concorre.
- La Regione, o il soggetto da questa individuato, interpella i medici di cui al comma 5, lettera a), e, successivamente, i medici di cui al comma 5, lettera b), sulla base delle percentuali di riserva di cui ai successivi commi ed infine i medici di cui al comma 5, lettera c), con priorità di interpello per i residenti nell'ambito carente (per attività a ciclo di scelta), nell’Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.
- Per l’assegnazione degli incarichi di cui al comma 5, lettera b), le Regioni riservano una percentuale, calcolata a livello regionale e distinta per incarichi a ciclo di scelta ed incarichi ad attività oraria, come di seguito indicato:
a) 80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;
b) 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in medicina generale. - Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande, incarichi spettanti ad una delle riserve di cui al comma precedente, gli stessi vengono assegnati all’altra.
- Gli aspiranti all’assegnazione degli incarichi possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di cui al comma 13, fatto salvo il disposto di cui al precedente comma 14, e dichiarano nella domanda la riserva per la quale intendono concorrere.
- I quozienti frazionali derivanti dall’applicazione delle percentuali di riserva di cui al comma 13 sono approssimati alla unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe le riserve, il relativo posto viene assegnato alla riserva più bassa.
- Espletate le procedure di cui ai commi precedenti, qualora uno o più incarichi rimangano vacanti, la Regione o il soggetto da questa individuato, predispone specifica comunicazione inerente la disponibilità degli incarichi sul proprio sito istituzionale e chiede la pubblicazione del relativo link sul sito della SISAC, da effettuarsi entro il medesimo anno, al fine di favorire la partecipazione di tutti i medici interessati. La Regione rende altresì evidente sul proprio sito la data di pubblicazione da parte della SISAC da cui decorre il termine di 20 (venti) giorni per la presentazione delle domande, in bollo, da parte dei medici, purché non titolari di altro incarico a tempo indeterminato analogo a quello per il quale concorre.
La Regione, o il soggetto da questa individuato, procede alla valutazione delle domande pervenute secondo il seguente ordine di priorità:
a) medici inseriti nelle graduatorie di altre Regioni;
b) medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.
I candidati di cui alla lettera a) sono graduati sulla base del punteggio già attribuito nella vigente graduatoria di provenienza ed in caso di pari punteggio prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea. I candidati di cui alla lettera b) sono graduati nell'ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nell'ambito carente (per attività a ciclo di scelta), nell’Azienda, successivamente nella Regione e da ultimo fuori Regione. - In caso di mancata assegnazione degli incarichi sulla base delle procedure di cui ai commi precedenti possono concorrere al conferimento i medici di cui all’articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Successivamente, gli eventuali incarichi rimasti vacanti sono attribuiti ai medici ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60.
I medici in formazione, entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione dell’elenco degli incarichi ancora vacanti, possono presentare domanda di assegnazione, secondo le modalità di cui al precedente comma 4, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale. - I medici di cui al comma 18 sono graduati, nel rispetto dell’annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso. In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell’ambito carente (per attività a ciclo di scelta), nell’Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo fuori Regione.
Ai medici con incarico temporaneo può essere attribuito un solo incarico a ciclo di scelta o ad attività oraria ed è corrisposto il trattamento economico di cui all’articolo 47, comma 2 per l’attività assistenziale a ciclo di scelta e all’articolo 47, comma 3 per l’attività assistenziale oraria. - La Regione, o il soggetto individuato, indica nell'avviso di cui al comma 1 la data e la sede di convocazione dei candidati ovvero provvede, secondo modalità dalla stessa definite, alla convocazione dei medici con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Gli stessi termini e modalità si applicano alle procedure di cui ai commi 17, 18 e 19.
- Il medico interpellato deve, a pena di decadenza, dichiarare l’incarico che accetta o rinunciare all’assegnazione.
- La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico. Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare, secondo modalità definite dalla Regione o in assenza di tale definizione mediante posta elettronica certificata, la propria disponibilità all’accettazione con l’indicazione dell’ordine di priorità tra gli incarichi per i quali abbia presentato domanda; in tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile tra quelli indicati. Il medico che accetta l’incarico non può partecipare all’assegnazione di incarichi pubblicati nel corso dello stesso anno.
- Il medico che accetta per trasferimento decade dall’incarico di provenienza, fatto salvo l’obbligo di garantire l’attività convenzionale nel periodo di preavviso di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a). La rinuncia o decadenza dal nuovo incarico non consente il ripristino dell’incarico di provenienza.
- All’atto dell’assegnazione dell’incarico il medico deve rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la posizione giuridica. Eventuali situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 21 devono essere risolte all'atto dell'assegnazione dell'incarico e comunque cessare prima del conferimento dello stesso.
- La Regione, o il soggetto individuato, espletate le formalità per l’assegnazione degli incarichi, invia gli atti alle Aziende interessate e, in caso di assegnazione per trasferimento ad un medico proveniente da altra Regione, comunica alla Azienda di provenienza l’avvenuta accettazione dell’incarico ai fini di quanto previsto al precedente comma 23.
- Qualora l’incarico venga assegnato ad un medico già titolare in altra Regione di incarico a ciclo di scelta o ad attività oraria, la Regione, o il soggetto individuato, comunica all’Azienda di provenienza l'avvenuto conferimento dell'incarico, ai fini della verifica di eventuali incompatibilità e dei conseguenti effetti.
- Per impreviste vacanze di incarichi o per sopravvenute esigenze straordinarie la Regione, o il soggetto da questa individuato, successivamente alla conclusione delle procedure di cui ai commi 1, 17, 18 e 19, può procedere, in corso d’anno, alla pubblicazione di ulteriori avvisi secondo i termini, i criteri e le modalità determinati nel presente articolo.
(1) Questo articolo, modificando la terminologia ai sensi dell’Art 31 commi 1 e 4, può da subito essere adottato per i bandi ancora non pubblicati nell’anno.
(2) Resta inteso che la domanda di trasferimento può essere inoltrata sia per l’incarico a ciclo di scelta sia per quello a quota oraria, separatamente. Allo stesso modo, il medico titolare di solo incarico a ciclo di scelta o di solo incarico a quota oraria può concorrere per l’altro incarico solo attraverso le procedure descritte dal presente articolo ad esclusione del trasferimento.
Art. precedente | Art. successivo |