ART. 35 - REQUISITI DEGLI STUDI MEDICI
- Lo studio professionale privato del medico del ruolo unico di assistenza primaria con attività a ciclo di scelta è presidio del Servizio Sanitario Nazionale che concorre al perseguimento degli obiettivi di salute del medesimo Servizio nei confronti del cittadino mediante attività assistenziali convenzionate e non convenzionate. Lo stesso è utilizzabile per lo svolgimento dell’attività del medico del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria. (1)
- Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli spazi, degli arredi e delle attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività di assistenza primaria, di sala d’attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione conformi alla legislazione e ai regolamenti vigenti, di strumenti di comunicazione con gli assistiti, di strumenti informatici idonei per assolvere ai compiti di cui all’articolo 6.
- Detti ambienti sono adibiti esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica e possono essere anche inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.
- Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad attività private, incluse quelle autorizzate o accreditate, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione con le restanti parti della struttura.
- Lo studio professionale del medico iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di continuità dell’assistenza per la AFT, nell’ambito della fascia oraria 8,00-20,00 deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lunedì al venerdì, con previsione di apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla settimana e comunque con apertura il lunedì, secondo un orario congruo e non inferiore a:
− 5 ore fino a 500 assistiti;
− 10 ore da 501 a 1.000 assistiti;
− 15 ore da 1.001 a 1.500 assistiti;
− 18 ore nei casi previsti dall'articolo 38, comma 2. - Le visite nello studio medico sono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione, salvo diversa valutazione del medico.
- Le modalità di contattabilità del medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta al di fuori delle fasce orarie di apertura dello studio sono disciplinate dagli Accordi Integrativi Regionali.
- Nell’ambito degli Accordi Integrativi Regionali possono essere previste le modalità di erogazione di prestazioni medico specialistiche in regime di accreditamento con contratto tra i medici di cure primarie operanti nelle forme organizzative, le Aziende sanitarie e le Aziende erogatrici pubbliche e/o private accreditate del medesimo ambito territoriale. Lo strumento primario di integrazione riguarda la definizione e l’utilizzo di linee guida diagnostico-terapeutiche condivise. Gli Accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al funzionamento delle unità di offerta, e derivanti dalla normativa nazionale e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.
- Nel caso di esercizio della propria attività convenzionale in più studi, l’orario di cui al comma 5 può essere frazionato tra tutti gli studi con prevalente apertura in quello principale.
- I medici devono comunicare all’Azienda e agli assistiti le modalità di organizzazione e l’articolazione oraria di apertura degli studi al fine di garantire una costante informazione.
- Gli studi possono essere anche utilizzati per ulteriori finalità connesse al potenziamento dell’assistenza territoriale convenzionata, concordate a livello aziendale sulla base di specifica programmazione regionale.
(1) L’utilizzo dello studio medico per lo svolgimento di attività oraria potrà essere realizzato a seguito di appositi Accordi decentrati.
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