ART. 56 – ASSENZE NON RETRIIBUITE
- Il medico è sospeso dall’incarico, con conservazione dello stesso, e dalle attività con le modalità e per i motivi di cui all’articolo 22 del presente Accordo.
- Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve dare all’Azienda un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per l’ottenimento del relativo permesso.
- In caso di svolgimento degli incarichi, ai sensi del presente Capo, in più posti di lavoro o in più Aziende il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.
- Nessun compenso è dovuto al medico per i periodi di assenza di cui al presente articolo.
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