ART. 60 – PREMIO DI OPEROSITÀ
- 1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato spetta alla cessazione del rapporto convenzionale un premio di operosità nella misura di una mensilità per ogni anno di servizio prestato; a tal fine non sono computati tutti i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente Capo.
- Per le frazioni di anno, la mensilità di premio sarà ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
- Il premio di operosità è calcolato sul compenso professionale di cui all’articolo 57, comma 1, lettera A, punti I), II) e V) e sul premio di collaborazione di cui all’articolo 59, nonché in base ai criteri previsti dall’allegato E annesso al D.P.R. n. 884/84 che qui si intendono integralmente richiamati.
- Ciascuna mensilità di premio potrà essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni è computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non è computata.
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