ART. 62 – CAMPO DI APPLICAZIONE ED ATTIVITÀ
- L’organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della programmazione regionale, in coerenza con le norme vigenti, gli atti d'intesa tra Stato e Regioni e i Livelli Essenziali di Assistenza.
- Il personale medico convenzionato per l’espletamento del servizio è incaricato sulla base della graduatoria regionale di cui all’articolo 19 del presente Accordo e ai sensi dell’articolo 63, comma 6.
- Gli Accordi regionali definiscono le modalità organizzative del Servizio di Emergenza sanitaria convenzionata di cui al presente Accordo, sulla base di quanto definito dai successivi articoli del presente Capo.
- L’attività del servizio oggetto delle presenti disposizioni si esplica nell’arco delle 24 ore per interventi di primo soccorso, per attività di coordinamento operativo e risposta sanitaria nella Centrale Operativa 118, per interventi di soccorso in caso di maxi-emergenze o disastro e, a integrazione, nelle attività dei D.E.A./PS e aree afferenti con le collaborazioni di cui all’articolo 65, comma 2.
- Il medico incaricato di emergenza sanitaria opera di norma nelle sottoelencate sedi di lavoro:
a) centrali operative;
b) postazioni fisse o mobili, di soccorso avanzato e punti di primo intervento;
c) PS/D.E.A. - Il medico incaricato svolge la propria attività nel contesto del sistema di emergenza territoriale, organizzato secondo la normativa nazionale in vigore in materia di emergenza sanitaria.
- Le Regioni definiscono i canali informativi, le procedure e le modalità dell’aggiornamento continuo del medico dell’emergenza, in materia di protocolli ed indirizzi nazionali e regionali del sistema di emergenza, tenuto conto degli Accordi Stato-Regioni in materia.
Art. precedente | Art. successivo |