ART. 66 – IDONEITÀ ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI EMERGENZA
- Al fine di esercitare le attività indicate dall’articolo 65 i medici devono essere in possesso di apposito attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto disposto ai successivi commi. Le linee guida per i corsi sono riportate nell’Allegato 10.
- Le Regioni formulano, sulla base della normativa vigente, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico secondo le norme vigenti.
- Le Aziende quantificano entro il 30 giugno di ogni anno il proprio fabbisogno di personale medico da utilizzare, nell'anno successivo, per le esigenze complessive (incarichi, sostituzioni e reperibilità) dell'emergenza sanitaria territoriale ed organizzano e svolgono entro il 31 dicembre dello stesso anno uno o più corsi di cui deve essere preventivamente data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.
- Nell’ambito degli Accordi regionali sono definiti i criteri di accesso e modalità di partecipazione al corso.
- Il corso si conclude con un giudizio di idoneità, o meno, dei partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un attestato di idoneità allo svolgimento di attività di emergenza sanitaria territoriale valido presso tutte le Aziende sanitarie.
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